Art. 8.
             Dati del certificato di malattia telematico

  1.  La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico
comprende  l'inserimento,  da  parte  del  medico,  dei seguenti dati
obbligatori:
    a) dati anagrafici del lavoratore;
    b) codice fiscale del lavoratore;
    c) residenza  o  domicilio  abituale e domicilio di reperibilita'
durante la malattia;
    d) diagnosi e codice nosologico;
    e) data  di  dichiarato  inizio  malattia,  data  di rilascio del
certificato,  data  di  presunta  fine  malattia nonche', nei casi di
accertamento  successivo  al  primo, di prosecuzione o ricaduta della
malattia;
    f) visita ambulatoriale o domiciliare.
  2.  Il  medico  curante  rilascia,  al  momento  della  visita,  al
lavoratore  copia  cartacea  del certificato di malattia telematico e
dell'attestato   di  malattia,  ai  sensi  dell'art.  23  del  codice
dell'amministrazione digitale.
  3.  Le  modalita'  attuative del presente articolo saranno definite
con  decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
del   lavoro   e   della   previdenza  sociale  e  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 marzo 2008

             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
             Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                   della pubblica amministrazione
                              Nicolais

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa

                      Il Ministro della salute
                                Turco

                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2008
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro   n. 4, foglio n. 311