Art. 8. Dati del certificato di malattia telematico 1. La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori: a) dati anagrafici del lavoratore; b) codice fiscale del lavoratore; c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilita' durante la malattia; d) diagnosi e codice nosologico; e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonche', nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia; f) visita ambulatoriale o domiciliare. 2. Il medico curante rilascia, al momento della visita, al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale. 3. Le modalita' attuative del presente articolo saranno definite con decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2008 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione Nicolais Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro della salute Turco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 311