Art. 5.
                       Sorveglianza dei prezzi
  1.  I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
  «198.  E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere   alla   tenuta   ed  elaborazione  dei  dati  e  delle
informazioni   segnalate   agli   "uffici  prezzi"  delle  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso  ((  verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute,   analizza   le   ulteriori  segnalazioni  ))  ritenute
meritevoli  di  approfondimento  e  decide, se necessario, di avviare
indagini  conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi
di  determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta
sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
  199.  Per  l'esercizio delle proprie attivita' il Garante di cui al
((  comma  198  ))  si  avvale  dei  dati  rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione  dei  Ministeri  competenti  per  materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere,   delle   Camere   di   commercio,   ((  industria,
artigianato  e  agricoltura )) , nonche' del supporto operativo della
Guardia  di  finanza  per  lo svolgimento di indagini conoscitive. Il
Garante  puo'  convocare  le  imprese  e le associazioni di categoria
interessate  al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi  di  largo  consumo  corrispondenti  al  corretto  e  normale
andamento  del  mercato.  L'attivita'  del Garante viene resa nota al
pubblico   attraverso   il  sito  dell'Osservatorio  dei  prezzi  del
Ministero  dello  sviluppo  economico.  ((  Nel  sito  sono  altresi'
tempestivamente   pubblicati   ed  aggiornati  quadri  di  confronto,
elaborati  a  livello  provinciale, dei prezzi dei principali beni di
consumo  e  durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari
ed  energetici,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica )).».
  2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  le  parole  «di  cui  al  comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dei commi 200 e 201 della legge
          24  dicembre  2007,  n. 244 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2008);  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
              «200.  Il  Garante  di cui al comma 198 e' nominato con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  tra i
          dirigenti  di  prima  fascia  del  Ministero dello sviluppo
          economico,  si  avvale  per  il proprio funzionamento delle
          strutture  del  medesimo Ministero, svolge i compiti di cui
          ai  commi  da  196  a  203  senza  compenso e mantenendo le
          proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
              201.  Il  Garante  di  cui  al  comma  198 riferisce le
          dinamiche  e  le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai
          sensi  delle  disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al
          Ministro   dello  sviluppo  economico,  che  provvede,  ove
          necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e di proposte
          normative.».