Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis). 2. Le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti; c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. 3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da adottare entro novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto, sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento. 5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' (( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. 6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Riferimenti normativi: - Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 379 del 28 dicembre 2006. - Si riporta il testo degli articoli 2, 10, 11, 20, 22 e 24 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostentamento delle esportazioni italiane), cosi' come modificati dalla presente legge: «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore.». «Art. 10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la esportazione di prodotti agro-alimentari, costituiti per settori e comprensori, individuati con provvedimento della regione tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali, possono essere concessi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, contributi finanziari annuali, purche' non diretti a sovvenzionare l'esportazione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, i contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi annuali si applicano l'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione. I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982. ... . Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera.». «Art. 11. - L'ICE e' autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attivita' diretta alla produzione di beni e servizi, nonche' con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicita', partecipazione a mostre e fiere campionarie internazionali. Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE. Con la relazione di cui all'art. 3, legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE riferira' partitamente sulle attivita' svolte e i risultati conseguiti. E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalita' di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge 16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.». «Art. 20. - Oltre alla facolta' di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il raggiungimento delle finalita' previste dal presente decreto il Ministro del commercio con l'estero e' autorizzato ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali esigenze di servizio, personale di enti pubblici compresi quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto pubblico, nei limiti di un contingente di cinque unita'. Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza. ... . I compensi per lavoro straordinario, indennita' di missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui all'art. 14 del presente decreto.». «Art. 22. - Il fondo contributi, di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' incrementato della somma di 2.290 miliardi riservati alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni. La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi nell'anno 1983, 500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero sara' stabilita la quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonche' per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero. Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera (( g) )) , nonche' dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227. L'art. 20 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppresso.». «Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero puo' delegare al Mediocredito centrale le competenze previste dal citato art. 13, primo comma, lettera d) , in ordine alle operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304 (Provvedimenti per la promozione delle esportazioni): «Art. 4. - 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di cui al secondo comma dello stesso art. 32 e sono ammessi ai benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ancorche' non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreche' attengano ad operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. 2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' di cui ai commi terzo e quarto dello stesso art. 32 competono anche relativamente agli effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale. 3. ...». «Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche. 2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali. 3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonche' di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti".». - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia. Essi possono essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata. 2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero". 3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Sino alla determinazione dei criteri e delle procedure di concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 5.-8. (Abrogati).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del gia' citato decreto legislativo n. 143 del 1998: «Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.A. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.A. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A.».