Art. 6-ter. (( Banca del Mezzogiorno )) (( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per azioni «Banca del Mezzogiorno». 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati: a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale e' previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia; b) le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale; c) le modalita' per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessita' operative della Banca, di rami di azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate )). (( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita' della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una )). (( 5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute )). (( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.