Art. 6.
          Sistema degli incarichi e sviluppo professionale

    1. Nell'ambito  del  processo  di riforma del pubblico impiego il
sistema  degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne
regolano  la  verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza
strategica  e  innovativa.  Tale sistema, che si basa sui principi di
autonomia,   responsabilita'  e  di  valorizzazione  del  merito  nel
conferimento  degli  incarichi,  e'  volto  a  garantire  il corretto
svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti.
    2. Allo  scopo  di  favorire  la piena attuazione degli obiettivi
prioritari  connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto
gia'   previsto   dall'art.  27,  comma 2  del  CCNL  8  giugno  2000
specificando,   altresi',  che  le  diverse  tipologie  di  incarico,
gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un'efficace e
proficua  organizzazione  aziendale,  contribuiscono  ad una migliore
qualita'  assistenziale  e  promuovono  lo sviluppo professionale dei
dirigenti,  mediante  il  riconoscimento  delle  potenzialita', delle
attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
    3. Al  fine  di  proseguire  nel processo di valorizzazione delle
funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi:
      - in  relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del
CCNL  8  giugno  2000,  le tipologie degli incarichi ivi indicati, in
quanto  manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignita' ed
importanza,  rappresentano  espressione  di sviluppi di carriera, che
possono  raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro
della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale;
      - l'autonomia e la responsabilita' professionale del dirigente,
quale  condizione  naturale e necessaria della funzione dirigenziale,
vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una
struttura articolata ma unitariamente preordinata.
    4. Nella  prospettiva  di  proseguire  il processo di riforma, le
parti,  consapevoli  della  centralita'  del  sistema degli incarichi
dirigenziali  nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano
a  definire,  in occasione della sequenza contrattuale integrativa di
cui  all'art.  29  del presente CCNL, modalita' e criteri applicativi
che,  anche  alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano
maggiormente   idonei   a   sostenere   la  crescita  e  lo  sviluppo
professionale  dei  dirigenti,  nonche'  a  realizzare  una  migliore
efficienza e funzionalita' delle strutture sanitarie.