Art. 6. Sistema degli incarichi e sviluppo professionale 1. Nell'ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilita' e di valorizzazione del merito nel conferimento degli incarichi, e' volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. 2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto gia' previsto dall'art. 27, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 specificando, altresi', che le diverse tipologie di incarico, gestionali e professionali, sono entrambe funzionali ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore qualita' assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialita', delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi. 3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali vengono ribaditi i seguenti principi: - in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignita' ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale; - l'autonomia e la responsabilita' professionale del dirigente, quale condizione naturale e necessaria della funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell'ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata. 4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralita' del sistema degli incarichi dirigenziali nell'ambito dell'organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all'art. 29 del presente CCNL, modalita' e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonche' a realizzare una migliore efficienza e funzionalita' delle strutture sanitarie.