Art. 8. 
                         (Difensore civico) 
1.  Lo  statuto  provinciale  e  quello  comunale  possono  prevedere
l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di  garante
dell'imparzialita'   e   del   buon    andamento    della    pubblica
amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di  propria
iniziativa, gli abusi,  le  disfunzioni,  le  carenze  ed  i  ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed  i  mezzi  del
difensore civio nonche' i suoi rapporti con il consiglio  comunale  o
provinciale.