Art. 16 
(Concessione  per  l'installazione  e  l'esercizio  di  impianti   di
            radiodiffusione sonora e televisiva privata) 
  1. La radiodiffusione sonora o televisiva  da  parte  dei  soggetti
diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al  rilascio  di
concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata
anche per l'installazione dei relativi impianti. 
  2. La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in  ambito
nazionale  di  singole  reti  ovvero  in  ambito  locale  di  singole
emittenti e reti ai sensi dell'articolo  3.  La  concessione  non  e'
trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo  17,  ha
la durata di sei anni ed e'  rinnovabile.  Nell'atto  di  concessione
sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati
a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da  parte
dei suddetti  impianti,  nonche'  gli  altri  elementi  previsti  dal
regolamento di cui all'articolo 36. 
  3. La concessione per  radiodiffusione  sonora  e'  rilasciata  per
radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia
nazionale che locale. 
  4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e'  esercitata
dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9. 
  5.  La  radiodiffusione   sonora   a   carattere   comunitario   e'
caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata  da
fondazioni, associazioni riconosciute e non  riconosciute  che  siano
espressione di particolari istanze culturali,  etniche,  politiche  e
religiose,  nonche'  societa'   cooperative   costituite   ai   sensi
dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale
la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere
culturale, etnico,  politico  e  religioso,  e  che  prevedano  nello
statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e  c),  dell'articolo
26 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge  2
aprile 1951, n. 302. La  relativa  concessione  e'  rilasciata  senza
obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai  soggetti
predetti i quali si  obblighino  a  trasmettere  programmi  originali
autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate  per  lameno
il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso  tra
le ore 7 e  le  ore  21.  Non  soo  considerate  programmi  originali
autoprodotti  le  trasmissioni  di  brani  musicali  intervallate  da
messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo
36. 
  6. Non e' consentita la trasformazione  della  concessione  per  la
radiodiffusione sonora a carattere  comunitario  in  concessione  per
radiodiffusione sonora a carattere commerciale. 
  7.  La  concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  a  carattere
commerciale  in  ambito  nazionale  nonche'  per  la  radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata  esclusivamente
a societa' di capitale o cooperative, costituite in Italia o in altri
Stati appartenenti alla Comunita'  economica  europea,  con  capitale
sociale non inferiore a 3 miliardi di  lire  se  ha  per  oggetto  la
radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di  lire  se  ha  per
oggetto la radiodiffusione sonora. 
  8. La concessione  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
locale puo' essere rilasciata esclusivamente a: 
    a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o  di
uno degli altri Stati appartenenti, alla Comunita' economica europea,
che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni
secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  all'articolo
36; 
    b) enti di cui all'articolo 12 del  codice  civile,  riconosciuti
dallo Stato italiano o da altri  Stati  appartenenti  alla  Comunita'
economica europea, che prestino cauzione non  inferiore  a  lire  300
milioni  secondo  le  modalita'  stabilte  dal  regolamento  di   cui
all'articolo 36; 
    c) societa' costituite in Italia o in  altri  Stati  appartenenti
alla  Comunita'  economica  europea,  ad  esclusione  delle  societa'
semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni. 
  9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale  a
carattere  commerciale  puo'  essere  rilasciata  esclusivamente   ai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di
cauzione sono per essi ridotti ad un terzo. 
  10.  Le  societa'  richiedenti  la  concessione  devono   possedere
all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1  e
2. 
  11. La concessione non puo' essere rilasciata a  societa'  che  non
abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. 
  12. La concessione non puo' essere  rilasciata  ad  enti  pubblici,
anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad
aziende ed istituti di credito. 
  13. La concessione non puo', altresi', essere rilasciata  a  coloro
che abbiano riportato condanne  a  pena  detentiva  per  delitti  non
colposi o che siano sottoposti alle misure  di  prevenzione  previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni  e
integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli  199
e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi'
rilasciata a coloro ai quali ne sia stata  revocata  altra,  ottenuta
anche per ambito locale diverso. 
  14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13  nei
confronti delle societa' di capitali, si  ha  riguardo  alle  persone
degli amministratori. Per le  altre  societa'  si  ha  riguardo  alle
persone degli amministratori e dei soci. 
  15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano  le
disposizioni di cui agli articoli 10,  10-bis,  10-ter,  10-quater  e
10-quinquies della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni, nonche' dell'articolo  24  della  legge  13  settembre
1982, n. 646. 
  16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere
comunitario fino  al  25  per  cento  del  totale  delle  concessioni
assegnabili in ogni  ambito  o  bacino  sulla  base  delle  frequenze
disponibili. 
  17. Il rilascio della concessione avviene  sulla  base  di  criteri
oggettivi che tengano  conto  della  potenzialita'  economica,  della
qualita' della programmazione prevista e dei progetti  radioelettrici
e  tecnologici.  Per  i  richiedenti  che  abbiano  gia'   effettuato
trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza  sul
mercato, delle ore di trasmissione  effettuate,  della  qualita'  dei
programmi,  delle  quote  percentuali   di   spettacoli   e   servizi
informativi autoprodotti, con particolare  riguardo  per  i  soggetti
ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della  legge  25  febbraio
1987, n. 67, del personale  dipendente  con  particolare  riguardo  a
quello  con  contratto  giornalistico  e  degli  indici  di   ascolto
rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle  eventuali
sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il  regolamento
di cui all'articolo 36 sono stabiliti  le  modalita'  ed  ogni  altro
elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione. 
  18.  E'  comunque  requisito  essenziale  per  il  rilascio   della
concessione in ambito locale l'impegno dei  richiedenti  a  destinare
almeno   il   20   per   cento   della   programmazione   settimanale
all'informazione locale (notizie e servizi) e  a  programmi  comunque
legati alla realta' locale di carattere non commerciale. 
  19. La concessione in ambito nazionale e'  rilasciata  con  decreto
del Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentito  il
Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 
  20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a  soggetti  non
titolari di impianti gia' in funzione alla data di entrata in  vigore
della  presente  legge  stabilisce  un  termine,  non   superiore   a
centottanta  giorni,  entro  cui  deve  avere  inizio   la   regolare
trasmissione di programmi. 
  21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue: 
    a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata; 
    b) per rinuncia del concessionario; 
    c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale  del  titolare  o,
nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando  questa  si
estingua; 
    d) per dichiarazione di fallimento. 
  22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti  dalla
presente legge comporta la decadenza della concessione. 
  23. Ai fini della concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  in
ambito locale non si applica  la  condizione  del  limite  minimo  di
capitale sociale di cui alla lettera c)  del  comma  8  del  presente
articolo.