Art. 17. 
(Disposizioni  sulle  societa'  titolari   di   concessione   e   sui
                           trasferimenti) 
  1. La  maggioranza  delle  azioni  o  delle  quote  delle  societa'
concessionarie private costituite in forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata,  e  comunque  un
numero di azioni o quote che consenta  il  controllo  delle  societa'
stesse o il loro collegamento, non puo' appartenere  o  in  qualunque
modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, societa', con  o
senza personalita' giuridica, di cittadinanza o nazionalita'  estera,
ne' a societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale  per  le  azioni  o
quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le
societa' concessionarie private.  I  divieti  di  cui  ai  precedenti
periodi relativamente alle  societa'  estere  non  si  applicano  nei
confronti di societa' costituite in Stati appartenenti alla Comunita'
economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia
un trattamento di reciprocita'. I titolari di quote di partecipazione
a societa' concessionarie private non aventi  personalita'  giuridica
devono possedere la cittadinanza o la nazionalita' italiana o di  uno
degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea. 
  2. Qualora i concessionari privati siano  costituiti  in  forma  di
societa' per azioni, in accomandita per azioni  o  a  responsabilita'
limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e  delle
quote devono essere intestate a persone fisiche o a societa' in  nome
collettivo o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni, in
accomandita per azioni o a  responsabilita'  limitata  purche'  siano
comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano
le azioni aventi diritto di voto. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 2  le  societa'  con  azioni
quotate in borsa  che  esercitino  le  imprese  soggette  all'obbligo
dell'iscrizione  di  cui  all'articolo  12,  comma  2,  o  che  siano
intestatarie di azioni aventi  diritto  di  voto  o  di  quote  delle
societa' che esercitano le imprese anzidette,  sono  equiparate  alle
persone fisiche. 
  4. Il trasferimento  a  qualunque  titolo  di  azioni  o  quote  di
societa' concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti
dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, e' nullo. E'  parimenti
nullo di trasferimento a  qualunque  titolo  di  azioni  o  quote  di
societa' concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto  della
proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2. 
  5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote
di societa' concessionarie private che interessino piu'  del  10  per
cento del capitale sociale o piu' del 2  per  cento  se  trattasi  di
societa' quotate in borsa, o di trasferimento per effetto  del  quale
un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale  o
di proprieta' superiore al 20 per cento del capitale  della  societa'
concessionaria privata, la stessa societa'  e'  tenuta  ad  inoltrare
domanda di conferma della concessione,  con  la  stessa  scadenza  di
quella originale, cui il Ministro assente, sentito  il  Garante.  Nel
caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle  quali
era in possesso di concessione ai sensi  del  presente  articolo,  il
titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare domanda di conferma della
concessione con la stessa  scadenza  di  quella  originaria,  cui  il
Ministro assente, sentito il Garante.