Art. 17. (Disposizioni sulle societa' titolari di concessione e sui trasferimenti) 1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' concessionarie private costituite in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, e comunque un numero di azioni o quote che consenta il controllo delle societa' stesse o il loro collegamento, non puo' appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche, giuridiche, societa', con o senza personalita' giuridica, di cittadinanza o nazionalita' estera, ne' a societa' fiduciarie. Lo stesso divieto vale per le azioni o quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti periodi relativamente alle societa' estere non si applicano nei confronti di societa' costituite in Stati appartenenti alla Comunita' economica europea o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocita'. I titolari di quote di partecipazione a societa' concessionarie private non aventi personalita' giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalita' italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea. 2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere intestate a persone fisiche o a societa' in nome collettivo o in accomandita semplice ovvero a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata purche' siano comunque individuabili le persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le societa' con azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle societa' che esercitano le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche. 4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, e' nullo. E' parimenti nullo di trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' concessionarie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del comma 2. 5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di societa' concessionarie private che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o piu' del 2 per cento se trattasi di societa' quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 20 per cento del capitale della societa' concessionaria privata, la stessa societa' e' tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il titolare subentrante e' tenuto ad inoltrare domanda di conferma della concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro assente, sentito il Garante.