Art. 18. 
    (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari) 
  1. Il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni  potra',  in
considerazione delle finalita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3
o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico,  ambientale  o
sanitario,  promuovere  intese  tra  i  concessionari   privati   per
l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva,  nonche'  per  la  costituzione  di  consorzi   al   fine
dell'esecuzione  e  manutenzione  di  opere  connesse  ai  rispettivi
impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione  in  comune
di impianti serventi uno stesso bacino di utenza. 
  2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora  sia
previsto che gli impianti dei  concessionari  privati  debbano  avere
caratteristiche diverse da quelle di fatto  possedute,  prescrive  le
necessarie modifiche, fissando altresi' un termine, non  superiore  a
sei mesi, entro il quale devono essere apportate. 
  3. Si applicano ai concessionari privati le  norme  concernenti  la
protezione delle radiocomunicazioni relative  all'assistenza  e  alla
sicurezza del volo di cui alla legge 8  aprile  1983,  n.  110;  tali
disposizioni sono  estese,  in  quanto  applicabili,  alle  bande  di
frequenza assegnate ai servizi  di  polizia  ed  agli  altri  servizi
pubblici essenziali. 
  4. In caso di pubblica emergenza e per  un  periodo  di  tempo  non
superiore alla durata della stessa, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle
poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le  radiofrequenze
assegnate ai concessionari privati siano  temporaneamente  utilizzate
dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'. 
 
          Nota all'art. 18 comma 3:
          -  La  legge  n.  110/1983  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 99 del 12 aprile 1983;