Art. 18. (Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari) 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potra', in considerazione delle finalita' di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonche' per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza. 2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute, prescrive le necessarie modifiche, fissando altresi' un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale devono essere apportate. 3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110; tali disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali. 4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.
Nota all'art. 18 comma 3: - La legge n. 110/1983 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 12 aprile 1983;