Art. 19. (Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora e televisiva privata) 1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini, che possono essere contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti, e' consentita anche la programmazione unificata sino all'interno arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui puo' essere esteso fino a quattro nell'area meridionale. 2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente anche per bacini contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni di abitanti; e' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. 3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di cui al comma 1 puo' ottenere la concessione per radiodiffusione sonora in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha gia' ottenuto una concessione per radiodiffusione locale ne puo' ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. 4. Non si puo' essere contemporaneamente titolari di concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale e locale. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione e' equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.
Nota all'art. 19 comma 5: - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa. Sono considerate collegate le societa' nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di societa' con azioni quotate in borsa".