Art. 19. 
(Numero massimo di  concessioni  consentite  per  la  radiodiffusione
                    sonora e televisiva privata) 
  1. Le concessioni  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere  in  numero
superiore a una all'interno di ogni bacino di  utenza  e  a  tre  con
riferimento a bacini di utenza diversi; in tali bacini,  che  possono
essere contigui, purche' nel loro insieme comprendano una popolazione
non superiore a 10  milioni  di  abitanti,  e'  consentita  anche  la
programmazione unificata sino all'interno arco della giornata.  Entro
tale limite di popolazione il numero dei bacini contigui puo'  essere
esteso fino a quattro nell'area meridionale. 
  2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora  in  ambito  locale
rilasciate  al  medesimo  soggetto  non  possono  essere  in   numero
superiore a una all'interno di ciascun bacino di  utenza  e  a  sette
complessivamente anche per bacini contigui, purche' nel loro  insieme
comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni  di  abitanti;
e' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero  arco
della giornata. 
  3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva di
cui al comma 1  puo'  ottenere  la  concessione  per  radiodiffusione
sonora in ambito locale a condizione che  per  lo  stesso  bacino  di
utenza il numero delle domande per il  settore  radiofonico  non  sia
superiore al numero di frequenze da assegnare. Alla stessa condizione
chi ha gia' ottenuto una concessione per  radiodiffusione  locale  ne
puo' ottenere una seconda nel medesimo ambito territoriale. 
  4. Non si puo' essere contemporaneamente titolari di concessioni  o
autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva  in  ambito
nazionale e locale. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione   del   presente   articolo,   alla
titolarita'  della  concessione  e'   equiparato   il   controllo   o
collegamento, ai sensi dell'articolo 37  della  presente  legge,  con
societa' titolari di concessione, ovvero, per le  persone  fisiche  o
giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote  nelle
misure indicate dall'articolo 2359 del codice  civile  o  l'esistenza
dei vincoli contrattuali ivi previsti. 
 
          Nota all'art. 19 comma 5:
          - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
          "Art.  2359  (Societa' controllate e societa' collegate). -
          Sono considerate societa' controllate:
          1)  le  societa'  in cui un'altra societa', in virtu' delle
          azioni  o  quote  possedute,  dispone   della   maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
          2)  le  societa'  che  sono  sotto l'influenza dominante di
          un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da  questa
          possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
          3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le
          azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.
          Sono  considerate  collegate  le  societa'  nelle  quali si
          partecipa in misura superiore al decimo del loro  capitale,
          ovvero  in  misura  superiore  al ventesimo se si tratta di
          societa' con azioni quotate in borsa".