Art. 20. 
               (Obblighi concernenti la programmazione 
                          dei concessionari) 
  1.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora   e
televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere  programmi  per
non meno di otto ore giornaliere e per non  meno  di  sessantaquattro
ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale  di
programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo  16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di  dodici
ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. 
  3.  Non  si  considerano  programmi   le   trasmissioni   meramente
ripetitive o consistenti in immagini fisse. 
  4. I concessionari privati devono tenere un registro,  conforme  al
modello approvato con  decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e  bollato  e   vidimato   in   conformita'   alle
disposizioni dell'articolo 2215 del  codice  civile,  su  cui  devono
essere  annotati  settimanalmente  i  dati  relativi   ai   programmi
trasmessi, nonche' la loro provenienza o la specificazione della loro
autoproduzione. 
  5. I concessionari privati sono altresi'  tenuti  a  conservare  la
registrazione dei programmi per i tre mesi successivi  alla  data  di
trasmissione dei programmi stessi. 
  6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora
o  televisiva  in  ambito  nazionale  sono  tenuti   a   trasmettere,
quotidianamente, telegiornali o giornali radio.