Art. 20. (Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari) 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. 2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali. 3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse. 4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformita' alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonche' la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. 5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi. 6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio.