Art. 21. 
                 (Autorizzazione per la trasmissione 
                    di programmi in contemporanea) 
  1. La trasmissione  di  programmi  in  contemporanea  da  parte  di
concessionari privati per la radiodiffusione sonora o  televisiva  in
ambito  locale,  che  operano  in  bacini  di  utenza   diversi,   e'
subordinata ad autorizzazione rilasciata  con  decreto  del  Ministro
delle poste e  delle  telecomunicazioni,  sulla  base  di  preventive
intese   tra   i   concessionari   privati   che    la    richiedano.
L'autorizzazione  e'  rilasciata  ai  singoli  concessionari  privati
ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme  previste  dal
regolamento di cui all'articolo 36. 
  2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per  una
durata giornaliera non  eccedente  le  sei  ore,  salvo  il  caso  di
trasmissioni informative per eventi  eccezionali  e  non  prevedibili
secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. 
  3. Le emittenti che operano ai sensi  del  presente  articolo  sono
considerate emittenti esercenti reti locali.