Art. 22. (Canoni e tasse) 1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito locale: lire cinque milioni; b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale: lire venti milioni; c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale: lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni; d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale: lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal piano di assegnazione; e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini di utenza serviti; f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini di utenza serviti. 2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento. 3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 e' aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente. 4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate nel corso dell'anno il canone dovuto e' determinato in proporzione dei mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il canone non e' dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo. 6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella tabella allegata. 7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.