Art. 22. 
                           (Canoni e tasse) 
  1. I titolari delle concessioni  per  radiodiffusione  a  carattere
commerciale e delle autorizzazioni previste dal  presente  Capo  sono
tenuti al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti: 
    a) per  le  concessioni  per  radiodiffusione  sonora  in  ambito
locale: lire cinque milioni; 
    b) per le concessioni per radiodiffusione  televisiva  in  ambito
locale: lire venti milioni; 
    c) per  le  concessioni  per  radiodiffusione  sonora  in  ambito
nazionale: lire cinque milioni  per  ogni  bacino  di  utenza  sonora
previsto dal piano di assegnazione fino ad un massimo di  lire  cento
milioni; 
    d) per le concessioni per radiodiffusione  televisiva  in  ambito
nazionale: lire venti milioni per ogni bacino  di  utenza  televisiva
previsto dal piano di assegnazione; 
    e) per le autorizzazioni di cui all'articolo  21  concernenti  la
trasmissione  di  programmi  televisivi:  lire  cinque  milioni   per
ciascuno dei bacini di utenza serviti; 
    f) per le autorizzazioni di cui all'articolo  21  concernenti  la
trasmissione  di  programmi  radiofonici:  un  milione  di  lire  per
ciascuno dei bacini di utenza serviti. 
  2.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora   a
carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni  di  cui
al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura  del  25  per
cento. 
  3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 e'  aggiornato  ogni
tre  anni  con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  in
relazione alla variazione del tasso di  inflazione  verificatasi  nel
triennio precedente. 
  4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati, entro il
31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo  dello
stato di previsione dell'entrata. 
  5. Ove la concessione o  l'autorizzazione  vengano  rilasciate  nel
corso dell'anno il canone dovuto e' determinato  in  proporzione  dei
mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il
canone non e' dovuto per le autorizzazioni  di  cui  all'articolo  21
rilasciate per periodi inferiori a trenta giorni e  a  carattere  non
reiterativo. 
  6. Dopo la voce  n.  127  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  641,  e  successive
modificazioni,  sono  aggiunte  le  voci  riportate   nella   tabella
allegata. 
  7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio  di  emittenti  o
reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.