Art. 23. 
                         (Misure di sostegno 
                        della radiodiffusione) 
  1. Al comma 2  dell'articolo  65  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati
per  la  radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitaria  per   un
ammontare complessivo non  superiore  all'1  per  cento  del  reddito
imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". 
  2.  Le  Regioni,  con  proprio  provvedimento,   possono   disporre
agevolazioni   a   favore   dei   concessionari   privati   per    la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito  locale,  in
particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione
e gestione degli impianti. 
  3.  Ai  concessionari  privati  o  in  ambito  locale  a  carattere
commerciale,  che  abbiano  registrato  la  testata   radiofonica   o
televisiva  giornalistica  presso  il   competente   tribunale,   che
osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  dell'articolo  9
della  legge  25  febbraio   1987,   n.   67,   e   che   trasmettano
quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno  tre
ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi  di
radiodiffusione televisiva,  programmi  informativi  autoprodotti  su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
culturali, nonche' ai titolari  di  concessione  per  radiodiffusione
sonora a  carattere  comunitario  si  applicano  i  benefici  di  cui
all'articolo 28 della legge 5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere a)
e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.