Art. 23. (Misure di sostegno della radiodiffusione) 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". 2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari privati o in ambito locale a carattere commerciale, che abbiano registrato la testata radiofonica o televisiva giornalistica presso il competente tribunale, che osservino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per almeno tre ore se trattasi di radiodiffusione sonora e di un'ora se trattasi di radiodiffusione televisiva, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, nonche' ai titolari di concessione per radiodiffusione sonora a carattere comunitario si applicano i benefici di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67.