Art. 24. 
(Reti  della  concessionaria  pubblica   e   controllo   di   imprese
                    concessionarie di pubblicita) 
  1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della  legge  14
aprile 1975, n. 103, possono  essere  assentite  alla  concessionaria
pubblica tre reti televisive  e  tre  reti  radiofoniche  oltre,  ove
richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei  deputati,  una  rete  radiofonica  riservata  esclusivamente   e
trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari. 
  2. Le imprese concessionarie  di  pubblicita'  che  si  trovino  in
situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica
>possono raccogliere pubblicita'  anche  per  tre  reti  radiofoniche
della concessionaria stessa. 
  3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo  15,  il
controllo di imprese concessionarie di pubblicita' che raccolgano  in
esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente  oltre  il
50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica
o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle  norme  della
presente legge, equivalente alla titolarita' della concessione di cui
all'articolo 16. 
 
          Nota all'art. 24, comma 1:
          - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 103/1975:
          "Art.  3. - Il Governo puo' provvedere al servizio pubblico
          della  radio  e  della  televisione  con  qualsiasi   mezzo
          tecnico,  mediante  atto di concessione ad una societa' per
          azioni  a  totale  partecipazione   pubblica   sentita   la
          Commissione  parlamentare  per  l'indennizzo  generale e la
          vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
          La  concessione  importa  di  diritto  l'attribuzione  alla
          concessionaria della  qualita'  di  societa'  di  interesse
          nazionale, ai sensi dell'art.  2461 del codice civile".