Art. 24. (Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita) 1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari. 2. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica >possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa. 3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo 15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicita' che raccolgano in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il 50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente legge, equivalente alla titolarita' della concessione di cui all'articolo 16.
Nota all'art. 24, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 103/1975: "Art. 3. - Il Governo puo' provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualita' di societa' di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".