Art. 10.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.