Art. 26. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) 
                  Coltivazioni e produzioni vietate 
 
  1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e'  vietata  nel  territorio
dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di
piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e  delle  specie  di
papavero (papaver somniferum) da  cui  si  ricava  oppio  grezzo.  In
apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui  all'articolo  14,
debbono  essere  indicate  altre  piante  da  cui  possono  ricavarsi
sostanze stupefacenti e psicotrope la cui  coltivazione  deve  essere
vietata nel territorio dello Stato. 
  2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari
e laboratori pubblici aventi  fini  istituzionali  di  ricerca,  alla
coltivazione delle  piante  sopra  indicate  per  scopi  scientifici,
sperimentali o didattici. 
 
          Nota all'art. 26:
             -  Le  piante  di  cui  al  presente  articolo che siano
          illegalmente coltivate sono  sequestrate  e  confiscate  ai
          sensi del successivo art.  28.