Art. 26. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) Coltivazioni e produzioni vietate 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato. 2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
Nota all'art. 26: - Le piante di cui al presente articolo che siano illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate ai sensi del successivo art. 28.