Art. 27.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26 giugno 1990 n.
162, art. 33, comma 1)
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai
soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve
contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile,
l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della
superficie di terreno sulla quale sara' effettuata la coltivazione,
nonche' la specie di coltivazione e i prodotti che si intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali
destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di
autorizzazione sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale
e agli organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio
della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione
fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche
per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da
effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per
la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
Nota all'art. 27:
- Le parole "alla competente unita' sanitaria locale",
di cui al comma 2, sostituiscono le parole "all'ufficio del
medico provinciale competente per territorio", presenti nel
testo dell'art. 27, secondo comma, della legge n. 685/1975,
ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge n. 162/1990, in
coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.