Art. 28. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 -  decreto-legge  22  aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990,  n.  162,  art.
                            32, comma 1). 
                              Sanzioni 
  1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le  piante  indicate
nell'articolo  26,  e'   assoggettato   alle   sanzioni   penali   ed
amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze
stesse. 
  2.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  e  le  garanzie   cui
l'autorizzazione e'  subordinata,  e'  punito,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad  un  anno  o  con
l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni. 
  3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86. 
 
          Note all'art. 28:
             -   L'art.   28   della  legge  n.  685/1975,  prevedeva
          originariamente  l'ammenda  da  lire   centomila   a   lire
          quattrocentomila;  la  pena  fu  raddoppiata dall'art. 113,
          quarto comma, della legge n. 689/1981; l'art. 32, comma  1,
          della  legge n. 162/1990, sub art. 103, ha moltiplicato per
          cinque l'importo; si riporta il testo del citato  art.  32,
          comma 1, sub art. 103:
             "Art.  103 (Inasprimento delle pene pecuniarie). - 1. Le
          pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e  VI
          della  presente  legge,  gia'  raddoppiate  dall'art.  113,
          quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non
          modificate  dai  precedenti articoli, sono moltiplicate per
          cinque".
             - L'art. 86 del testo unico corrisponde all'art. 80- ter
          della legge n. 685/1975.