Art. 28.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
32, comma 1).
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell'articolo 26, e' assoggettato alle sanzioni penali ed
amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze
stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui
l'autorizzazione e' subordinata, e' punito, salvo che il fatto
costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
Note all'art. 28:
- L'art. 28 della legge n. 685/1975, prevedeva
originariamente l'ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila; la pena fu raddoppiata dall'art. 113,
quarto comma, della legge n. 689/1981; l'art. 32, comma 1,
della legge n. 162/1990, sub art. 103, ha moltiplicato per
cinque l'importo; si riporta il testo del citato art. 32,
comma 1, sub art. 103:
"Art. 103 (Inasprimento delle pene pecuniarie). - 1. Le
pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI
della presente legge, gia' raddoppiate dall'art. 113,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non
modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per
cinque".
- L'art. 86 del testo unico corrisponde all'art. 80- ter
della legge n. 685/1975.