Art. 29. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29) 
 Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti 
  1.  Ai  fini  della  vigilanza  sulle  attivita'  di  coltivazione,
raccolta e produzione di stupefacenti, i militari  della  Guardia  di
finanza svolgono controlli periodici delle  coltivazioni  autorizzate
per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la  sussistenza
delle  garanzie  richieste  dal   provvedimento   autorizzativo.   La
periodicita' dei controlli  e'  concordata  tra  il  Ministero  della
sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in  relazione  alla  ubicazione  ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo
agrario. 
  2. Indipendentemente  dalle  ispezioni  previste  dal  comma  1,  i
militari dalla  Guardia  di  finanza  possono  eseguire  controlli  a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode. 
  3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di finanza  hanno  facolta'  di  accedere  in  qualunque  tempo  alle
coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei  prodotti  ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze. 
  4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante  o  parti  di
esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono  essere  effettuate
alla presenza dei predetti militari. 
  5. Fuori  delle  coltivazioni  autorizzate,  e  specialmente  nelle
immediate vicinanze di esse, i  militari  della  Guardia  di  finanza
esercitano  attiva  vigilanza  al  fine  di  prevenire  e   reprimere
qualsiasi  tentativo  di  abusiva  sottrazione  dei   prodotti.   Ove
accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla  conta
delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse  dopo  averne
repertato appositi campioni.