Art. 29.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29)
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione,
raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di
finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate
per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza
delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La
periodicita' dei controlli e' concordata tra il Ministero della
sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo
agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i
militari dalla Guardia di finanza possono eseguire controlli a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di finanza hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle
coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei prodotti ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di
esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate
alla presenza dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle
immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza
esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere
qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove
accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta
delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne
repertato appositi campioni.