Art. 30.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n.
162 art. 32, comma 1)
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori
al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate
al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui
sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi
nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita' superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Nota all'art. 30:
- L'art. 30 della legge n. 685/1975, prevedeva
originariamente la reclusione fino ad un anno o la multa
fino a lire 2 milioni; per i successivi aumenti della pena
pecuniaria si veda la nota all'art. 28.