Art. 30. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno  1990,  n.
162 art. 32, comma 1) 
                        Eccedenze di produzione 
  1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione  non  superiori
al 10 per cento sulle quantita' consentite purche'  siano  denunciate
al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento  in  cui
sono accertate. 
  2.  Le  eccedenze  sono  computate  nei  quantitativi  da  prodursi
nell'anno successivo. 
  3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita' superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con  la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni. 
 
          Nota all'art. 30:
             -   L'art.   30   della  legge  n.  685/1975,  prevedeva
          originariamente la reclusione fino ad un anno  o  la  multa
          fino  a lire 2 milioni; per i successivi aumenti della pena
          pecuniaria si veda la nota all'art. 28.