Art. 11. 
1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano  dei  disavanzi
di esercizio delle aziende di trasporto  pubbliche  e  private  nelle
regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.411 miliardi,  ivi
compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della
legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51. 
2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato
in  lire  531.771.982.000  mediante  riduzione  del  fondo   di   cui
all'articolo  8  della  legge  16  maggio  1970  n.  281,  ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 
3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in  favore  dell'Ente  Ferrovie
dello Stato, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni  di  cui
alle lettere b), c) e d), dell'articolo  17  della  legge  17  maggio
1985, n. 210, e' cosi' determinato: 
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi  al  31
dicembre 1990, lire 1.500 miliardi; 
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi,  valutati
in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e  1993,  derivanti
dall'ammortamento dei mutui  garantiti  dallo  Stato  che  l'Ente  e'
autorizzato a contrarre nel  secondo  semestre  dell'anno  1991  fino
all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi  per
il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000
miliardi  quale  quota  per  l'anno  medesimo  per  l'attuazione  del
programma  poliennale  di  investimenti,  predisposto  in  attuazione
dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge  17  maggio  1985,  n.
210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le  norme  di
cui agli articoli 3  e  4  della  legge  2  maggio  1969,  n.  280  e
successive modificazioni; 
c)  quanto  alla  letera  d)  sovvenzioni   straordinarie   ai   fini
dell'equilibrio del  bilancio  di  previsione  dell'Ente  lire  438,8
miliardi. 
4. Per  l'anno  1991,  sono  determinate  in  lire  730  miliardi  le
compensazioni spettanti all'Ente ferrovie  dello  Stato  per  mancati
aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle
a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi  dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. 
 
          Note all'art. 11:
          -  Il testo dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151,
          concernente   "Legge   quadro   per    l'ordinamento,    la
          ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici
          locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano  dei
          disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore",
          come modificato dall'art. 27 quater del  D.L.  22  dicembre
          1981  n.  786,  aggiunto  dalla  legge  di  conversione  26
          febbraio 1982, n. 51 e' il seguente:
          "Art.   9.   -   E'  istituito,  a  partire  dall'esercizio
          finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo
          nazionale  per  il ripiano dei disavanzi di esercizio delle
          aziende di trasporto pubbliche e private che  esercitano  i
          servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
          Il  fondo  viene  dotato  per  il 1982 di un importo pari a
          quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalla
          regioni,  dalle  province  e  dai  comuni,  direttamente  o
          indirettamente, in favore delle aziende  di  cui  al  primo
          comma e per le finalita' ivi considerate.
          Per  il  1983  e  pr  gli anni successivi la variazione del
          fondo sara' determinata, con  apposita  norma  da  inserire
          nella  legge finanziaria, anche in relazione all'incremento
          della  componente  prezzi  nella  variazione  del  prodotto
          interno  lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno
          precedente e  risultante  nella  relazione  generale  sulla
          situazione economica del Paese.
          A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna
          regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio
          1970,  n. 281, sono ridotte ad un importo pari a quello che
          ogni  singola  regione  ha  corrisposto  agli  effetti  del
          secondo comma.
          Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti
          locali dovranno evidenziare i  loro  interventi  finanziari
          nella  certificazione da produrre al Ministero dell'interno
          ai sensi della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843  (Legge
          finanziaria).
          Le regioni comunicheranno al Ministero dei Trasporti, entro
          il 31 ottobre 1981, l'importo degli  stanziamenti  previsti
          nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le
          finalita' di cui al primo comma.
          Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto
          con il Ministro del Tesoro e d'intesa  con  la  commissione
          consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16
          maggio 1970, n. 281, satbilisce i criteri  di  ripartizione
          del  fondo  tra  le  regioni,  comprese  quelle  a  statuto
          speciale,  sulla  base   della   dimensione   dei   servizi
          effettuati  e delle caratteristiche del territorio su cui i
          servizi  stessi  si  svolgono,  nonche'   del   progressivo
          conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle
          aziende  come  previsto  dall'art.  6.  Il   Ministro   dei
          trasporti  provvede  altresi' alla effettiva corresponsione
          del fondo cosi' ripartito alle regioni.
          Le   regioni   a   loro   volta   assegnano   i  rispettivi
          finanziamenti agli enti o alle  aziende  di  trasporto  con
          riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
          Sara'   sentito,  altresi',  il  parere  della  commissione
          consultiva interregionale di cui all'art. 13,  della  legge
          16   maggio   1970,  n.   281,  sui  programmi  annuali  di
          attuazione dei  piani  di  risanamento  tecnico  economico,
          delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno
          1978,  n.   297.   Il   parere   sara'   vincolante   sulla
          utilizzazione   dei  capitoli  di  bilancio  relativi  agli
          interventi in favore delle ferrovie in concessione  per  le
          quali,  ai  sensi  della  stessa  legge, sia intervenuta la
          delega alle regioni di cui  all'art.  86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
          -  Il testo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
          concernente  "Provvedimenti  finanziari  per   l'attuazione
          delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente:
          "Art.  8  (Partecipazione a gettito di imposte erariali). -
          Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
          Tesoro   e'   istituito   un  fondo  il  cui  ammontare  e'
          commisurato  al  gettito  annuale  dei   seguenti   tributi
          erariali nelle quote sotto indicate:
          a)  il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli
          minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
          b)  il  75  per  cento  dell'imposta di fabbricazione e dei
          diritti erariali sugli spiriti;
          c)  il  75  per  cento  dell'imposta di fabbricazione sulla
          birra;
          d)  il  75  per  cento delle imposte di fabbricazione sullo
          zucchero;  sul  glucosio,  maltosio  e   analoghe   materie
          zuccherine;
          e)  il  75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gasi
          incondesabili  di  prodotti  petroliferi  e  sui  gas  resi
          liquidi con la compressione;
          f)  il  25  per cento dell'imposta erariale sul consumo dei
          tabacchi.
          Le   quote   suindicate   sono   commisurate  all'ammontare
          complessivo dei versamenti in conto competenza  e  residui,
          relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed
          affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato
          nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello di
          devoluzione, al netto  dei  rimborsi  per  qualsiasi  causa
          effettuati nel medesimo anno.
          Sono   riservati   allo   Stato   i  proventi  derivati  da
          maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi
          di  cui  sopra,  che  siano  disposte  successivamente alla
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  quando  siano
          destinati  per  legge  alla  copertura  di nuove o maggiori
          spese a carico del bilancio statale.
          La   percentuale   del  gettito  complessivo  del  tributo,
          attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote
          previste  dal precedente comma, e' determinata con la legge
          di bilancio.
          Il  fondo  comune  e'  ripartito  fra  le regioni a statuto
          ordinario con decreto del Ministro per il tesoro con quello
          per le finanze nel modo seguente:
          A)   per   i   sei  decimi,  in  proporzione  diretta  alla
          popolazione residente in ciascuna,  regione  quale  risulta
          dai  dati  ufficiali  dell'Istituto  centrale di statistica
          relativi  al  penultimo  anno  precedente  a  quello  della
          devoluzione:
          B)  per un decimo in proporzione diretta alla superficie di
          ciascuna  regione,  quale  risulta   dai   dati   ufficiali
          dell'Istituto  centrale di statistica relativi al penultimo
          anno antecedente a quello della devoluzione;
          C)  per  i  tre  decimi, fra le regioni in base ai seguenti
          requisiti:
          a)   tasso  di  emigrazione  al  di  fuori  del  territorio
          regionale, relativo al penultimo anno antecedente a  quello
          della   devoluzione,   quale  risulta  dai  dati  ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica;
          b)  grado  di  disoccupazione,  relativo  al penultimo anno
          antecedente a quello della devoluzione, quale  risulta  dal
          numero   degli   iscritti   nelle   liste  di  collocamento
          appartenenti alla prima e seconda classe,  secondo  i  dati
          ufficiali   rilevati  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale;
          c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva
          sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli
          nel  penultimo  anno antecedente a quello della devoluzione
          quale risulta dai dati ufficiali pubblicati  dal  Ministero
          delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di
          attuazione della riforma tributaria, il carico  pro  capite
          sara' riferito ad altra imposta corrispondente.
          La  determinazione  delle  somme spettanti alle regioni sui
          tre decimi del fondo e'  fatta  in  ragione  diretta  della
          popolazione  residente,  quale  risulta  dai dati ufficiali
          dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo
          anno  precedente  a  quello  della ripartizione, nonche' in
          base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun  requisito
          nella tabella annessa alla presente legge.
          Al   pagamento  delle  somme  spettanti  alle  regioni,  il
          Ministero del tesoro provvede  bimestralmente  con  mandati
          diretti intestati a ciascuna regione.
          Con  successiva  legge,  da  emanarsi non appena l'Istituto
          centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i  dati
          relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale
          e comunque non oltre due anni, saranno riveduti  i  criteri
          di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del
          quinto comma del presente articolo, osservando il principio
          di  una  perequazione in ragione inversamente proporzionale
          al reddito medio pro capite di ciascuna regione".
          - Il testo dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
          concernente "Istituzione dell'Ente Ferrovie  dello  Stato",
          e' il seguente:
          "Art.  17  (Bilanci  programmi  e  finanziamenti). - L'ente
          formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli
          articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando in
          particolare i fondi d'ammortamento e  di  svalutazione  dei
          valori attivi.
          L'ente formula altresi', al fine di predeterminare i limiti
          finanziari della gestione annuale di esercizio, uno  schema
          di  bilancio  di  previsione strutturato secondo i medesimi
          criteri  del  bilancio  di  cui  al  precedente  comma,  da
          trasmettere  al  Ministero  del  Tesoro un mese prima della
          data  fissata  per  la  presentazione  al  Parlamento   dei
          documenti di bilancio dello Stato.
          Il bilancio e lo schema di bilancio di previsione di cui ai
          commi precedenti debbono evidenziare in  apposite  voci  le
          disponibilita'  finanziarie destinate alle retribuzioni dei
          dipendenti dell'ente.
          All'attivo  del  bilancio  aziendale affluiscono il gettito
          tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli  apporti
          statali relativi alle seguenti voci:
          a)  compensazioni  concernenti  gli  obblighi  di  servizio
          pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformita' dei
          regolamenti  CEE n.  11911969, n. 11921969 e n. 11071970 in
          relazione a quanto disposto dal precedente art. 16;
          b)  contributi  ed  aiuti, ai sensi del regolamento CEE, n.
          11071970,  e  successive  modificazioni,   riguardanti   la
          ricerca  e  lo  sviluppo del settore ferroviario, nonche' i
          costi per manutenzione, funzionamento e  rinnovo  ed  altri
          oneri   di  infrastruttura  successivi  alla  data  di  cui
          all'ultimo comma dell'art. 26;
          c) contributi finanziari, diretti, ai sensi della decisione
          del Consiglio CEE n. 3271975, per la realizzazione di nuovi
          investimenti  e  relative  scorte  nonche' per gli oneri di
          mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti
          dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e
          dalla emissione di obbligazioni, da definire, con  appositi
          programmi  predisposti  dall'ente  distintamente  per nuovi
          investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei
          trasporti;
          d)  eventuali  sovvenzioni,  straordinarie,  in conformita'
          della decisione del  Consiglio  CEE  n.  3271975,  ai  fini
          dell'equilibrio  del  bilancio  di  previsione,  cui  vanno
          informati  anche  i  piani  di  recupero  di  produttivita'
          aziendale.
          Gli  apporti  derivanti  da  compensazione  per obblighi di
          pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti
          con  la  legge  di  approvazione  del bilancio dello Stato;
          quelli  di  cui  alle  restanti  voci,  ivi   comprese   le
          compensazioni  straordinarie, sono autorizzati con apposita
          norma da inserire nella legge finanziaria.
          Gli  apporti  statali  di cui alle lettere a), b), c) e d),
          del precedente quarto comma affluiscono ad  apposito  conto
          corrente   infruttifero   istituito   presso  la  tesoreria
          centrale dello Stato,  intestato  all'Ente  ferrovie  dello
          Stato".
          L'ente  e'  tenuto,  altresi',  a  fornire al Ministero del
          tesoro i dati periodici della gestione di cassa, che devono
          essere  trasmessi, entro i trenta giorni precedenti le date
          indicate nei commi primo  e  secondo,  dell'art.  30  dalla
          legge  5  agosto  1978,  n.  468.  Il  Ministro  del Tesoro
          determina,  con  proprio  decreto,   lo   schema-tipo   dei
          prospetti  contenenti  dati  periodici,  della  gestione di
          cassa del bilancio dell'ente.
          Per  l'anno  1986  tutti  gli stanziamenti per competenza e
          residui  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato   a   favore
          dell'Azienda   autonoma   delle  ferrovie  dello  Stato  si
          intendono riferiti all'ente "Ferrovie dello Stato" e sono a
          questo  trasferiti  con  le  modalita' di cui ai precedenti
          commi.
          Le anticipazioni concesse dallo Stato dell'Azienda autonoma
          delle ferrovie dello Stato a pareggio dei  bilanci  fino  a
          tutto  l'anno  1985  si intendono a tutti gli effetti quali
          trasferimenti definitivi. Se intendono altresi' imputabili,
          ai  fini delle determinazioni di cui all'art. 3 della legge
          1› agosto 1978, n. 448, gli apporti di cui alla lettera  a)
          del presente articolo".
          - Il testo dell'art. 3, n. 3), della stessa legge 17 maggio
          1985, n.  210, e' il seguente "3) approvare di concerto con
          il Ministro del Tesoro, i bilanci, i programmi di attivita'
          annuali  e   poliennali   deliberati   dal   consiglio   di
          amministrazione dell'ente".
          -  Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969,
          n. 280, concernente "Copertura del disavanzo della gestione
          1968 dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e' il
          seguente:
          "Art.  3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art.
          1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle
          cartelle  di  credito  comunale  e provinciale emesse dalla
          Cassa depositi e prestiti.
          Le  obbligazioni  medesime  sono  ammesse  di  diritto alla
          quotazione ufficiale delle Borse valori, sono comprese  fra
          i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a
          fare  anticipazioni  e  possono  essere   accettate   quali
          depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazione.
          Gli   enti   di  qualsiasi  natura  esercenti  il  credito,
          l'assicurazione e la previdenza, nonche'  gli  enti  morali
          sono  autorizzati  anche in deroga a disposizioni di legge,
          di  regolamento  o  di  statuti,  ad  investire   le   loro
          disponibilita' nelle obbligazioni predette.
          Art.  4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle
          obbligazioni  di  cui  all'art.  1  della  presente  legge,
          l'Amministrazione  delle  ferrovie dello Stato, puo' essere
          autorizzata, con decreto del Ministro  per  i  trasporti  e
          l'aviazione  civile,  di  concerto  con  il Ministro per il
          tesoro, a ricorrere ad aperture  di  credito  bancario,  da
          estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
          -  Il  testo  dell'art.  21,  ultimo  comma, della legge 17
          maggio 1985, n.   210  concernente  "Istituzione  dell'ente
          Ferrovie  dello  Stato", e' il seguente: "Fino a quando non
          sara'  disciplinato  l'assetto  generale  del   trattamento
          previdenziale  e  pensionistico  dei lavoratori dipendenti,
          rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in  vigore,
          della  presente  legge,  trasferendosene a carico dell'ente
          "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora  gravante
          sullo  Stato",  salvo  le compensazioni dovute in forza dei
          regolamenti comunitari".