Art. 11. Collaborazione fra le autorita' di vigilanza 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societa' e ditte indicati (( nell'articolo 4 )) possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonche' scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocita' con le competenti autorita' amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.