Art. 11.
 
Collaborazione fra le autorita' di vigilanza
 1.  In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,  le  autorita'
amministrative  che  esercitano  la  vigilanza sugli enti creditizi e
sugli altri enti, societa' e ditte indicati  ((  nell'articolo  4  ))
possono  scambiarsi  informazioni  e  collaborare  tra  loro, nonche'
scambiare informazioni e
collaborare a condizioni di reciprocita' con le competenti  autorita'
amministrative  di  Stati  esteri,  per il perseguimento dei fini del
presente decreto.