Art. 12.
             Carte di credito, di pagamento e documenti
            che abilitano al prelievo di denaro contante
 1. Chiunque, al fine  di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da lire seicentomila a lire tre milioni. ((  Alla  stessa  pena
soggiace  chi,  al  fine  di  trarne  profitto  per  se' o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi  altro
documento  analogo  che  abiliti  al  prelievo  di  denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero  possiede,
cede  o  acquisisce  tali carte o documenti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti
con essi. ))