Art. 9. Sospensione dalle cariche (( 1-2-3. (Soppressi dalla legge di conversione). )) 4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (a) o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (b), comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e (( presso ogni intermediario di cui all'articolo 6, commi 2 e)) 2- bis . La sospensione e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione e' punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. (( Per gli enti creditizi la sospensione e' dichiarata con le )) (( modalita' di cui all'articolo 6 del citato decreto del )) (( Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (a). ))
(a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 350/1985 si veda la nota (a) al precedente art. 8. L'art. 6 del medesimo decreto e' cosi' formulato: "Art. 6. - 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina e' soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1. 3. Formalita' analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5". (b) La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". Si trascrive il testo dell'intero art. 10 di detta legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 55/1990: "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia".