Art. 9.
                      Sospensione dalle cariche
(( 1-2-3. (Soppressi dalla legge di conversione).                  ))
  4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
all'articolo 5, n.  3),  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  350  del  1985 (a) o l'applicazione provvisoria della
misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito  dall'articolo  3  della
legge  19  marzo  1990,  n.  55  (b), comportano la sospensione dalle
funzioni di amministratore, sindaco e direttore  generale  esercitate
presso   enti  creditizi  e  ((  presso  ogni  intermediario  di  cui
all'articolo 6, commi 2 e)) 2- bis . La sospensione e' dichiarata dal
consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato,
titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento  in
cui ne ha avuto conoscenza.  L'omessa dichiarazione di sospensione e'
punita  con  la  reclusione  fino  ad  un anno e con la multa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
(( Per gli enti creditizi la sospensione e' dichiarata con le      ))
(( modalita' di cui all'articolo 6 del citato decreto del          ))
(( Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 (a).                ))
 
             (a) Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n.  350/1985  si
          veda  la  nota  (a)  al  precedente  art.  8.  L'art. 6 del
          medesimo decreto e' cosi' formulato:
             "Art. 6. -  1.  Il  difetto  dei  requisiti  di  cui  ai
          precedenti  articoli  2  e  3  e  l'esistenza  di una delle
          situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano,
          in caso di nomina o di elezione, la decadenza  dall'ufficio
          degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali.
          La decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione
          ovvero   dall'organo,   comunque  denominato,  titolare  di
          funzione  equivalente.  In  caso   di   inerzia   essa   e'
          pronunciata dalla Banca d'Italia.
             2.  A  tal  fine,  entro  trenta  giorni  dalla nomina o
          dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro  la
          cui  nomina  e'  soggetta  alle disposizioni della legge 24
          gennaio 1978, n. 14,  devono  presentare  al  consiglio  di
          amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni
          alla  Banca  d'Italia,  la  documentazione  comprovante  il
          possesso  dei  requisiti  o  l'inesistenza  di  una   delle
          situazioni di cui al comma 1.
             3.   Formalita'   analoghe   devono  osservarsi  qualora
          amministratori,  sindaci  e  direttori  generali,  comunque
          nominati  o  eletti,  vengano successivamente a trovarsi in
          una delle situazioni indicate nei precedenti articoli  4  e
          5".
             (b)  La  legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la
          mafia". Si trascrive il testo dell'intero art. 10 di  detta
          legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 55/1990:
             "Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata
          con  provvedimento definitivo una misura di prevenzione non
          possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b) concessioni di acque pubbliche e  diritti  ad  esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c)  concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessioni di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di  opere,  beni  e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
          registri della camera  di  commercio  per  l'esercizio  del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri dei commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a   contenuto
          autorizzatorio,    concessorio   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati;
               f)  contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
          altre erogazioni dello stesso  tipo,  comunque  denominate,
          concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
          pubblici o delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali.
             2.  Il  provvedimento  definitivo  di applicazione della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.   Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5. Per le  licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia".