Art. 7.
  1.  Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi
avvalendosi delle condizioni  previste  dall'articolo  416-  bis  del
codice  penale  (a)  ovvero  al  fine  di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e' aumentata  da
un terzo alla meta'.
  2.   Le   circostanze   attenuanti,   diverse  da  quella  prevista
dall'articolo 98 del codice penale (a), concorrenti con  l'aggravante
di  cui  al  comma  1  non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a questa e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante.
 
             (a) Si trascrive il testo degli articoli 98 e  416-  bis
          del codice penale:
             "Art.  98  (come  modificato  per  effetto dell'art. 146
          della legge 24 novembre 1981, n. 689)  (Minore  degli  anni
          diciotto).  -    E'  imputabile  chi, nel momento in cui ha
          commesso il fatto, aveva compiuto i  quattordici  anni,  ma
          non  ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di
          volere; ma la pena e' diminuita.
            Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore  a  cinque
          anni,  o  si  tratta  di pena pecuniaria, alla condanna non
          consenguono pene accessorie. Se  si  tratta  di  pena  piu'
          grave,  la  condanna  importa  soltanto  l'interdizione dai
          pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni,
          e,  nei  casi  stabiliti  dalla   legge,   la   sospensione
          dall'esercizio    della    potesta'    dei    genitori   (o
          dell'autorita' maritale)".
             L'istituto della potesta' maritale,  previsto  dall'art.
          144  del  codice civile, e' stato soppresso a seguito della
          sostituzione del detto articolo intervenuta con  l'art.  26
          della legge 19 maggio 1975, n. 151.
             "Art.  416-  bis  (introdotto dall'art. 1 della legge 13
          settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 36,  comma
          2,  della legge 19 marzo 1990, n. 55) (Associazione di tipo
          mafioso). - Chiunque fa parte di  un'associazione  di  tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione da tre a sei anni.
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
             L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro  che  ne
          fanno  parte  si avvalgono della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri.
             Se  l'associazione  e'  armata  si applica la pena della
          reclusione da quattro a dieci anni nei  casi  previsti  dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita'  dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se  le  attivita'  economiche  di  cui   gli   associati
          indendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei confronti del condannato e' sempre  obbligatoria  la
          confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate,  che  valendosi  della  forza intimidatrice del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".