Art. 11.
       Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove
  1.  Nelle  scuole  medie  annesse  agli istituti d'arte fanno parte
della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero
e di disegno geometrico e gli  insegnanti  di  plastica  delle  terze
classi.
  2.  Le  prove  degli  esami di disegno dal vero e di plastica hanno
carattere  grafico-pratico,  giusto  quanto  disposto   dal   decreto
ministeriale 9 febbraio 1979.
  3.  Nelle  scuole  medie annesse ai conservatori di musica derivate
dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori  dei  conservatori
medesimi  operata dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
fanno parte della  commissione  i  docenti  di  teoria,  solfeggio  e
dettato  musicale.  Integrano  di  volta  in  volta  la commissione i
docenti di strumenti musicali limitatamente  alla  deliberazione  dei
giudizi definitivi relativi ai singoli allievi.
  4.  Per  il  conseguimento  della  licenza  media  e'  richiesto il
superamento di tutte le materie d'esame, ivi comprese quelle musicali
dato il loro carattere curriculare.
  5. Sia in sede d'ammissione che in sede di  valutazione  dell'esame
il giudizio della commissione dovra' essere espresso nel rispetto del
principio della interdisciplinarieta' e con deliberazione collegiale.
  6. Il conseguimento della licenza media legittima alla prosecuzione
degli studi in conservatorio qualora sia congiunto all'esito positivo
dell'esame di revisione (conferma) previsto dall'art. 216 del decreto
legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.
  7.  Sia gli allievi del conservatorio che della scuola media devono
essere sottoposti all'esame di revisione non  oltre  il  termine  del
secondo  anno  di  frequenza.  L'esame di revisione avra' luogo prima
degli  scrutini.  Eventuali   situazioni   difformi   devono   essere
regolarizzate  entro il corrente anno scolastico. In tal caso per gli
allievi di scuola media l'esame di revisione deve  precedere  l'esame
di   licenza.   L'esame   di  revisione  e'  inteso  unicamente  alla
prosecuzione degli studi in conservatorio.
  8. La valutazione dell'esame di revisione compete ai docenti  delle
materie  musicali principali che, tuttavia, devono tenere conto della
preparazione   degli   allievi   anche   nelle    relative    materie
complementari.
  9. I docenti di tali ultime materie possono essere sentiti a titolo
consultivo.
  10.  La  commissione  si  articola in tante sottocommissioni quante
sono le terze classi  esistenti  nella  scuola  e  cioe'  nella  sede
centrale ed eventualmente nelle succursali e nei corsi distaccati.
  11.  Di  ciascuna  sottocommissione  fanno  parte  i professori che
insegnano le materie d'esame nella rispettiva terza classe, integrate
dai docenti di strumenti musicali nel modo sopracitato.
  12. Non potendosi evitare la contemporanea appartenenza  di  alcuni
docenti  a  due  o  piu'  sottocommissioni,  e' rimessa al presidente
l'adozione  di  opportune  misure  atte  ad  assicurare  la  maggiore
speditezza  alla correzione degli elaborati ed allo svolgimento delle
prove orali.
  13.  Il  presidente  puo'  avvalersi  ai  sensi  del  secondo comma
dell'art. 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  maggio
1966, n. 362, presso ciascuna sottocommissione, dell'opera di un vice
presidente,  scegliendolo,  possibilmente,  tra i professori di ruolo
facenti parte della sottocommissione medesima.
  14. Tale facolta' potra' essere esercitata nelle scuole con elevato
numero di terze classi funzionanti in corsi distaccati,  nonche'  nel
caso  in  cui ad una medesima persona venga affidata la presidenza di
due distinte commissioni.
  15. Nel caso in cui risulti che della  commissione  facciano  parte
docenti  impegnati in altra commissione operante in scuola diversa, i
rispettivi  presidenti  stabiliranno   le   necessarie   intese   per
assicurare  la  presenza  dei  docenti  anzidetti  nei  momenti dello
svolgimento degli esami nei quali tale presenza sia indispensabile.