Art. 11. Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove 1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi. 2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto quanto disposto dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979. 3. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica derivate dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, fanno parte della commissione i docenti di teoria, solfeggio e dettato musicale. Integrano di volta in volta la commissione i docenti di strumenti musicali limitatamente alla deliberazione dei giudizi definitivi relativi ai singoli allievi. 4. Per il conseguimento della licenza media e' richiesto il superamento di tutte le materie d'esame, ivi comprese quelle musicali dato il loro carattere curriculare. 5. Sia in sede d'ammissione che in sede di valutazione dell'esame il giudizio della commissione dovra' essere espresso nel rispetto del principio della interdisciplinarieta' e con deliberazione collegiale. 6. Il conseguimento della licenza media legittima alla prosecuzione degli studi in conservatorio qualora sia congiunto all'esito positivo dell'esame di revisione (conferma) previsto dall'art. 216 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852. 7. Sia gli allievi del conservatorio che della scuola media devono essere sottoposti all'esame di revisione non oltre il termine del secondo anno di frequenza. L'esame di revisione avra' luogo prima degli scrutini. Eventuali situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il corrente anno scolastico. In tal caso per gli allievi di scuola media l'esame di revisione deve precedere l'esame di licenza. L'esame di revisione e' inteso unicamente alla prosecuzione degli studi in conservatorio. 8. La valutazione dell'esame di revisione compete ai docenti delle materie musicali principali che, tuttavia, devono tenere conto della preparazione degli allievi anche nelle relative materie complementari. 9. I docenti di tali ultime materie possono essere sentiti a titolo consultivo. 10. La commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi esistenti nella scuola e cioe' nella sede centrale ed eventualmente nelle succursali e nei corsi distaccati. 11. Di ciascuna sottocommissione fanno parte i professori che insegnano le materie d'esame nella rispettiva terza classe, integrate dai docenti di strumenti musicali nel modo sopracitato. 12. Non potendosi evitare la contemporanea appartenenza di alcuni docenti a due o piu' sottocommissioni, e' rimessa al presidente l'adozione di opportune misure atte ad assicurare la maggiore speditezza alla correzione degli elaborati ed allo svolgimento delle prove orali. 13. Il presidente puo' avvalersi ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 362, presso ciascuna sottocommissione, dell'opera di un vice presidente, scegliendolo, possibilmente, tra i professori di ruolo facenti parte della sottocommissione medesima. 14. Tale facolta' potra' essere esercitata nelle scuole con elevato numero di terze classi funzionanti in corsi distaccati, nonche' nel caso in cui ad una medesima persona venga affidata la presidenza di due distinte commissioni. 15. Nel caso in cui risulti che della commissione facciano parte docenti impegnati in altra commissione operante in scuola diversa, i rispettivi presidenti stabiliranno le necessarie intese per assicurare la presenza dei docenti anzidetti nei momenti dello svolgimento degli esami nei quali tale presenza sia indispensabile.