Art. 27. (Norme finali) 1. A partire dai termini previsti dall'articolo 18, comma 3, sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, di regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge e dei regolamenti ivi previsti. 2. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'attivita' e alle attribuzioni degli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).