Art. 27. 
                           (Norme finali) 
  1. A partire dai termini previsti dall'articolo 18, comma  3,  sono
abrogate le norme incompatibili con le  disposizioni  della  presente
legge. Il rinvio  alle  norme  abrogate  fatto  da  altre  leggi,  di
regolamenti o da altre norme si intende riferito alle  corrispondenti
disposizioni della presente legge e dei regolamenti ivi previsti. 
  2. Le disposizioni di  legge,  di  regolamento  o  di  altre  norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative
all'attivita'  e  alle  attribuzioni  degli  agenti  di   cambio   si
applicano, in quanto compatibili, alle  societa'  di  intermediazione
mobiliare   autorizzate   all'esercizio   dell'attivita'    di    cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a).