Art. 28. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del Tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI