Art. 12 (Appalti di lavori pubblici: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comportera' una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare: a) sara' regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sara' applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva e sara' applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata; b) sara' prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilita' di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle condizioni e con le modalita' consentite dalla direttiva; c) sara' esercitata la facolta' di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparita' regionali e alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o compite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla direttiva. 2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria.
Nota all'art. 12: - La direttiva 89/440/CEE e' stata pubblicata nella G.U.R.I. n. 72 del 14 settembre 1989, n. 2a serie speciale. - La legge 8 agosto 1977, n. 584, detta norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive CEE. - La direttiva 71/305/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 185 del 16 agosto 1971.