Art. 12 
           (Appalti di lavori pubblici: criteri di delega) 
 
  1.  L'attuazione   della   direttiva   del   Consiglio   89/440/CEE
comportera' una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977,  n.
584, conforme  alle  modificazioni  che  sono  state  apportate  alla
direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare: 
a) sara' regolata conformemente  alla  procedura  negoziata  prevista
   dalla direttiva e sara' applicata nei soli casi  consentiti  dalla
   direttiva  e  sara'  applicata  nei  soli  casi  consentiti  dalla
   direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata; 
b) sara' prevista, fino al  31  dicembre  1992,  la  possibilita'  di
   deroga  alla  procedura  ordinaria  di  esclusione  delle  offerte
   anomale, alle condizioni  e  con  le  modalita'  consentite  dalla
   direttiva; 
c) sara' esercitata la facolta' di applicare fino al 31 dicembre 1992
   quelle disposizioni particolari finalizzate alla  riduzione  delle
   disparita' regionali  e  alla  promozione  dell'occupazione  nelle
   regioni meno favorite  o  compite  da  declino  industriale,  alle
   condizioni consentite dalla direttiva. 
  2. Resta ferma l'applicazione di altre normative  vigenti  per  gli
appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria. 
 
          Nota all'art. 12:
          -  La  direttiva  89/440/CEE  e'  stata  pubblicata   nella
          G.U.R.I. n. 72 del 14 settembre 1989, n. 2a serie speciale.
          -   La  legge  8  agosto  1977,  n.  584,  detta  norme  di
          adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
          di lavori pubblici alle direttive CEE.
          - La direttiva 71/305/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n. L. 185 del 16 agosto 1971.