Art. 13 (Appalti di pubbliche forniture: criteri di delega e riordinamento della disciplina) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/295/CEE terra' conto della necessita' che la normativa nazionale sia conforme alla decisione del Consiglio 87/565/CEE, per quanto concerne i rapporti con i paesi aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonche' di quelle relative alla stessa materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento.
Note all'art. 13: - La direttiva 88/295/CEE e' stata pubblicata nella G.U.R.I. n. 58 del 28 luglio 1988, 2a serie speciale. - La decisione del Consiglio 87/565/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 345 del 9 dicembre 1987. - La legge 30 marzo 1981, n. 113, detta norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture alla direttiva 77/62/CEE del 21 dicembre 1976. - Il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631 modifica l'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113. - La legge 23 marzo 1983, n. 83, apporta modificazioni alla legge n. 113/1981 in attuazione della direttiva 80/767/CEE del 22 luglio 1980.