Art. 13 
(Appalti di pubbliche forniture: criteri di  delega  e  riordinamento
                          della disciplina) 
 
  1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  88/295/CEE  terra'
conto della necessita' che la normativa nazionale sia  conforme  alla
decisione del Consiglio 87/565/CEE, per quanto  concerne  i  rapporti
con i paesi aderenti  al  General  Agreement  on  Tariffs  and  Trade
(GATT). 
  2. Il Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,  entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
con  un  decreto  legislativo,  un  testo  unico  delle  disposizioni
adottate in base al comma 1, nonche' di quelle relative  alla  stessa
materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n.  113,
come inizialmente modificata dal decreto-legge 7  novembre  1981,  n.
631,  convertito  dalla  legge  26   dicembre   1981,   n.   784,   e
successivamente dalla legge 23  marzo  1983,  n.  83,  apportando  le
modifiche necessarie per il miglior coordinamento. 
 
          Note all'art. 13:
          -  La  direttiva  88/295/CEE  e'  stata  pubblicata   nella
          G.U.R.I. n. 58 del 28 luglio 1988, 2a serie speciale.
          - La decisione del Consiglio 87/565/CEE e' stata pubblicata
          in G.U.C.E. n. L. 345 del 9 dicembre 1987.
          -   La  legge  30  marzo  1981,  n.  113,  detta  norme  di
          adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
          di pubbliche forniture  alla  direttiva  77/62/CEE  del  21
          dicembre 1976.
          -  Il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631 modifica l'art.
          17 della legge 30 marzo 1981, n. 113.
          - La legge 23 marzo 1983, n. 83, apporta modificazioni alla
          legge n.  113/1981 in attuazione della direttiva 80/767/CEE
          del 22 luglio 1980.