ART. 14. 
                        (Autotrasportatori). 
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono adottate, con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  le
disposizioni  per  l'attuazione   della   direttiva   del   Consiglio
74/562/CEE, modificata ed integrata  dalla  direttiva  del  Consiglio
89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori  su  strada  nel  settore  dei  trasporti  nazionali   ed
internazionali. 
2. Le persone fisiche e le imprese  con  sede  nel  territorio  degli
Stati membri delle Comunita' europee  per  svolgere,  sul  territorio
nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore
di merci o  di  trasportatore  di  viaggiatori  su  strada,  mediante
autobus  o  filoveicoli,  nel  settore  dei  trasporti  nazionali   o
internazionali, devono essere in possesso di requisiti  di  idoneita'
morale, finanziaria e professionale equivalenti  a  quelli  richiesti
alle persone fisiche ed  imprese  italiane,  comprovati  mediante  la
presentazione della  documentazione  rilasciata  dalle  autorita'  ed
organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunita' europee. 
3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati,  sulla  base
delle comunicazioni da  parte  degli  Stati  membri  delle  Comunita'
europee, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2. 
 
          Note all'art. 14:
          -  La  direttiva 74/562/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 308 del 19 novembre 1974.
          - La direttiva 89/438/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.R.I.
          n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.