ART. 15. (Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differira' al 1 gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sara' dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1 gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia' in corso alla data del 1 gennaio 1990.
Nota all'art. 15: - La direttiva 86/653/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 382 del 31 dicembre 1986. L'art. 17 recita: "Art. 17. - 1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennita' in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3. 2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennita' se e nella misura in cui: - abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; - il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 20. b) L'importo dell'indennita' non puo' superare una cifra equivalente un'indennita' annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni, e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione; c) La concessione dell'indennita' non priva dell'agente della facolta' di chiedere un risarcimento dei danni. 3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni: che privino l'agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l'attivita' dell'agente commerciale; e/o che non abbiano consentito all'agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l'esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente. 4. Il diritto all'indennita' di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale. 5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennita' di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti. 6. La commissione sottopone al consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione dell'art. 30 e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica". L'art. 18 recita: "Art. 18. - L'indennita' o la riparazione ai sensi dell'art. 17 non sono dovute: a) quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale giustifichi, in virtu' della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto; b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: eta', infermita' o malattia per le quali non puo' piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attivita'; c) quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu' del contratto d'agenzia".