ART. 15. 
        (Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega). 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio  86/653/CEE  differira'
al 1› gennaio 1993 l'entrata in vigore  della  disciplina  che  sara'
dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva  e  al
1› gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti gia'
in corso alla data del 1› gennaio 1990. 
 
          Nota all'art. 15:
          - La direttiva 86/653/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n. L. 382 del 31 dicembre 1986. L'art. 17 recita:
          "Art.  17.  -  1.  Gli  stati  membri  prendono  le  misure
          necessarie  per  garantire  all'agente  commerciale,   dopo
          l'estinzione  del  contratto, un'indennita' in applicazione
          del paragrafo 2  o  la  riparazione  del  danno  subito  in
          applicazione del paragrafo 3.
          2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennita' se e
          nella misura in cui:
          -  abbia  procurato  nuovi  clienti  al  preponente o abbia
          sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
          e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti
          dagli affari con tali clienti;
          - il pagamento di tale indennita' sia equo, tenuto conto di
          tutte  le  circostanze  del  caso,  in  particolare   delle
          provvigioni  che l'agente commerciale perde e che risultano
          dagli affari con tali clienti.  Gli  Stati  membri  possono
          prevedere    che   tali   circostanze   comprendano   anche
          l'applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi
          dell'art.  20.
          b) L'importo dell'indennita' non puo'  superare  una  cifra
          equivalente  un'indennita' annua calcolata sulla base della
          media  annuale  delle  retribuzioni  riscosse   dall'agente
          commerciale  negli  ultimi  cinque anni, e, se il contratto
          risale a meno di cinque anni, sulla media  del  periodo  in
          questione;
          c)  La  concessione  dell'indennita'  non priva dell'agente
          della facolta' di chiedere un risarcimento dei danni.
          3. L'agente commerciale ha  diritto  alla  riparazione  del
          pregiudizio  causatogli  dalla cessazione dei suoi rapporti
          con il preponente.
          Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del
          contratto avvenuta in condizioni:
          che privino  l'agente  commerciale  delle  provvigioni  che
          avrebbe  ottenuto  con la normale esecuzione del contratto,
          procurando  al  tempo   stesso   al   preponente   vantaggi
          sostanziali  in  connessione  con  l'attivita'  dell'agente
          commerciale;
          e/o  che  non  abbiano consentito all'agente commerciale di
          ammortizzare  gli  oneri   e   le   spese   sostenuti   per
          l'esecuzione   del  contratto  dietro  raccomandazione  del
          preponente.
          4. Il diritto all'indennita' di cui al paragrafo 2  e/o  la
          riparazione  del  pregiudizio  di  cui al paragrafo 3 sorge
          anche quando l'estinzione del contratto avviene in  seguito
          al decesso dell'agente commerciale.
          5.  L'agente commerciale perde il diritto all'indennita' di
          cui al paragrafo 2 o alla riparazione  del  pregiudizio  di
          cui   al  paragrafo  3,  se  ha  omesso  di  notificare  al
          preponente, entro un anno  dall'estinzione  del  contratto,
          l'intenzione di far valere i propri diritti.
          6.  La  commissione  sottopone al consiglio, entro 8 anni a
          decorrere dalla notifica  della  direttiva,  una  relazione
          dedicata  all'attuazione  dell'art.  30 e gli sottopone, se
          del caso, proposte di modifica".
          L'art. 18 recita:
          "Art.  18.  -  L'indennita'  o  la  riparazione  ai   sensi
          dell'art. 17 non sono dovute:
          a)   quando   il   preponente   risolve  il  contratto  per
          un'inadempienza imputabile all'agente commerciale, la quale
          giustifichi, in virtu'  della  legislazione  nazionale,  la
          risoluzione immediata del contratto;
          b) quando l'agente commerciale recede dal contratto, a meno
          che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili
          al  preponente  o  da  circostanze  attribuibili all'agente
          commerciale: eta', infermita' o malattia per le  quali  non
          puo'  piu' essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione
          dell'attivita';
          c) quando, ai  sensi  di  un  accordo  con  il  preponente,
          l'agente  commerciale  cede  ad  un  terzo  i diritti e gli
          obblighi che ha in virtu' del contratto d'agenzia".