ART. 16. (Attivita' economiche varie: criteri di delega). 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovra': a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualita' di salariati, delle attivita' contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorita' competente di detti Stati; b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attivita' anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo; c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attivita' in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.
Nota all'art. 16: - La direttiva 75/368/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita: "Art. 2. - 1. La presente direttiva si applica alle attivita' elencate nell'allegato. 2. Le attivita' del gruppo 859 CITI che comportano l'impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE. 3. La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attivita' di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato. 4. La presente direttiva non si applica alle attivita' esercitate in forma ambulante. 5. La presente direttiva non si applica alle attivita' di guida turistica (ex gruppo 859 CITI), fatta eccezione per le attivita' di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell'allegato". - La direttiva 75/369/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita: "La presente direttiva si applica all'esercizio ambulante delle seguenti attivita': a) acquisto e vendita di merci - da parte di venditori ambulanti e di meciaiuoli (ex gruppo 612 CITI); - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti; b) attivita' che formano oggetto di misure transitorie gia' adottate le quali pero' escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attivita'". - La direttiva 82/470/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 213 del 21 luglio 1982. Gli articoli 2 e 3 cosi' recitano: "Art. 2. - La presente direttiva si applica alle attivita' indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla liberta' di stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI. Le suddette attivita' consistono in particolare: A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni c dd) coordinando le formalita' collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole; ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali; ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilita' di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci; b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione; c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci; d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorita' portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.); e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi; B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento; b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti; C.a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.; b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito; c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato; D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli; b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci. Art. 3. - Per le attivita' enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti: Belgio A. Commissionaire de transport Vervoercommissionnair Courtier de transport Vervoermakelaar Commissionnaire-expediteur au transport Commissionnaire-expediteur bij het vervoer Commissionnaire affreteur Commissionnaire-bevrachter Commissionnaire-affreteur routier Commissionnaire-weghevrachter Affreteur routier Wegbevrachter Affreteur fluvial Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter Affreteur maritime Scheepsbevrachter Agent maritime Scheepsagent Courtier de navires Scheepsmakelaar B. Agent de voyages Reisagent Agent d'emigration Emigraticagent C. Entrepositaire Depothouder D. Expert en automobile Deskundige inzake auto's Peseur - mesureur - jaugeur jure' Germania A. Spediteur Abfertigungsspediteur Guterkraftverkehrsvermittler Schiffsmakler Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons B. Reiseburounternehmer Auswanderungsagent C. Lagerhalter D. Kraftfahrzeugsachverstandiger Wager Danimarca A. Speditor Skibsagent B. Rejesebureau C. Opbevaring D. Vejer og maler Bilinspektor og bilassistent Francia A. Commissionnaire de transport Courtier de fret routier Depositaire de colis Courtier de fret de navigation interieure Agent maritime Agent consignataire de navires B. Agent de voyage C. Entrepositaire Exploitant de magasin general D. Expert-automobile Peseur - mesureur jure' Grecia (Illeggibile) Irlanda A. Forwarding agent Shipping and forwarding agent Shipbroker Freight agent Shipping agent Air Freight agent Road haulage broker B. Travel agent Tour operator Air broker Air travel organiser C. Bonder Warehousekeeper Market or Lairage operator D. Motor vehicle examiner Italia A. Spedizioniere (commissionario) Mediatore Agente marittimo raccomandatario Mediatore marittimo B. Agente di viaggio e turismo Mandatario di vettore di emigrante C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprieta' privata Esercenti magazzini generali Esercenti depositi franchi D. Stimatore e pesatore pubblico Lussemburgo A. Commissionnaire de transport Commissionnaire expediteur au transport B. Agent de voyage Agent d'emigration C. Entrepositaire D. Expert en automobiles Peseur Paesi Bassi A. Expediteur Bevrachter Scheepsmakelaar Scheepsagent Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens B. Reisbureaubedrijf Reisagentschap Emigratie-agent C. Douane-entrepot (publick, particulier, fictiet) Gewone opslagplaatsen "D. Technische inspectie van motorrijtuigen Meter, wagen en ijken Regno Unito A. Freight forwarder Shipbroker Air cargo agent Shipping and forwarding agent B. Tour operator Travel agent Air broker Air travel organizer C. Storekeeper Livestock dealer Market or Lairage operator Warehousekeeper Wharfinger D. Motor vehicle examiner Master porter Cargo superintendent".