ART. 16. 
          (Attivita' economiche varie: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE,  75/369/CEE
e 82/470/CEE dovra': 
a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso
della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in
qualita' di salariati, delle attivita'  contemplate  dall'articolo  2
della direttiva  del  Consiglio  75/368/CEE,  dall'articolo  2  della
direttiva del Consiglio 75/369/CEE e  dagli  articoli  2  e  3  della
direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta  a  garantire
che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano  in  possesso
di conoscenze professionali equivalenti  debba  essere  accettata  se
proveniente da un'autorita' competente di detti Stati; 
b) prevedere che, ove  non  sia  richiesta  la  specifica  formazione
prevista dalla lettera  a),  vengano  stabilite  misure  atte  a  far
riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul  territorio
della Repubblica,  delle  attivita'  anzidette  l'espletamento  delle
medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo
di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo; 
c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri
Stati membri per quanto attiene alle condizioni  di  esercizio  delle
attivita'  in  questione,  anche  con   riferimento   alle   garanzie
finanziarie richieste. 
 
          Nota all'art. 16:
          - La direttiva 75/368/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita:
          "Art.  2.  -  1.  La  presente  direttiva  si  applica alle
          attivita' elencate nell'allegato.
          2.  Le  attivita'  del  gruppo  859  CITI  che   comportano
          l'impiego  di  prodotti  tossici restano disciplinate dalle
          direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE.
          3.  La  presente  direttiva  non  si  applica  alla  libera
          prestazione  dei  servizi per le attivita' di trasporto che
          rientrano nella classe 71 menzionate in allegato.
          4. La presente direttiva  non  si  applica  alle  attivita'
          esercitate in forma ambulante.
          5.  La  presente direttiva non si applica alle attivita' di
          guida turistica (ex gruppo 859 CITI), fatta  eccezione  per
          le  attivita'  di  guida  accompagnatrice  e  di interprete
          turistico menzionate nell'allegato".
          - La direttiva 75/369/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.C.E.
          n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita:
          "La  presente  direttiva si applica all'esercizio ambulante
          delle seguenti attivita':
          a) acquisto e vendita di merci
          -  da  parte  di  venditori  ambulanti  e di meciaiuoli (ex
          gruppo 612 CITI);
          - su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al
          suolo, e su mercati non coperti;
          b) attivita' che formano oggetto di misure transitorie gia'
          adottate le quali pero'  escludono  esplicitamente,  o  non
          menzionano, la forma ambulante di tali attivita'".
          -  La  direttiva 82/470/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 213 del 21 luglio 1982. Gli  articoli  2  e  3  cosi'
          recitano:
          "Art.  2. - La presente direttiva si applica alle attivita'
          indicate nell'allegato I  del  programma  generale  per  la
          soppressione    delle    restrizioni   alla   liberta'   di
          stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI.
          Le suddette attivita' consistono in particolare:
          A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di
          diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che
          si  fanno  spedire  delle  merci  e  nell'effettuare  varie
          operazioni c
          dd) coordinando le formalita' collegate al trasporto, quali
          la  redazione  delle  lettere  di  vettura; raggruppando le
          spedizioni e separandole;
          ee) coordinando  le  diverse  parti  di  un  trasporto  col
          provvedere  al  transito, alla rispedizione, al trasbordo e
          alle varie operazioni terminali;
          ff) procurando rispettivamente dei  carichi  ai  vettori  e
          delle possibilita' di trasporto alle persone che spediscono
          o si fanno spedire delle merci;
          b)  nel  calcolare  le spese di trasporto e controllarne la
          composizione;
          c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il
          trasporto di persone o merci;
          d) nello svolgere alcune pratiche  a  titolo  permanente  o
          occasionale,  in  nome  e  per conto di un armatore o di un
          vettore marittimo (presso autorita'  portuali,  imprese  di
          approvvigionamento navi, ecc.);
          e)  nel  fungere  da intermediario nell'acquisto, vendita o
          nolo di navi;
          B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a
          provvigione, gli elementi isolati o coordinati  (trasporto,
          alloggio,  vitto,  escursioni,  ecc.) di un viaggio o di un
          soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;
          b) nel preparare, negoziare e concludere contratti  per  il
          trasporto di emigranti;
          C.a)  nel  ricevere  qualsiasi oggetto o merce in deposito,
          per conto del depositante, sotto il regime doganale  o  non
          doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la
          custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
          b)  nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti
          l'oggetto o la merce ricevuto in deposito;
          c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il
          bestiame in temporanea custodia, sia prima  della  vendita,
          sia in transito per il o dal mercato;
          D.  a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di
          autoveicoli;
          b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle
          merci.
          Art.  3.  -  Per  le  attivita' enumerate all'articolo 2 le
          denominazioni usuali  utilizzate  attualmente  negli  Stati
          membri sono, a titolo indicativo, le seguenti:
          Belgio
          A. Commissionaire de transport
          Vervoercommissionnair
          Courtier de transport
          Vervoermakelaar
          Commissionnaire-expediteur au transport
          Commissionnaire-expediteur bij het vervoer
          Commissionnaire affreteur
          Commissionnaire-bevrachter
          Commissionnaire-affreteur routier
          Commissionnaire-weghevrachter
          Affreteur routier
          Wegbevrachter
          Affreteur fluvial
          Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter
          Affreteur maritime
          Scheepsbevrachter
          Agent maritime
          Scheepsagent
          Courtier de navires
          Scheepsmakelaar
          B. Agent de voyages
          Reisagent
          Agent d'emigration
          Emigraticagent
          C. Entrepositaire
          Depothouder
          D. Expert en automobile
          Deskundige inzake auto's
          Peseur - mesureur - jaugeur jure'
          Germania
          A. Spediteur
          Abfertigungsspediteur
          Guterkraftverkehrsvermittler
          Schiffsmakler
          Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons
          B. Reiseburounternehmer
          Auswanderungsagent
          C. Lagerhalter
          D. Kraftfahrzeugsachverstandiger Wager
          Danimarca
          A. Speditor
          Skibsagent
          B. Rejesebureau
          C. Opbevaring
          D. Vejer og maler
          Bilinspektor og bilassistent
          Francia
          A. Commissionnaire de transport
          Courtier de fret routier
          Depositaire de colis
          Courtier de fret de navigation interieure
          Agent maritime
          Agent consignataire de navires
          B. Agent de voyage
          C. Entrepositaire
          Exploitant de magasin general
          D. Expert-automobile
          Peseur - mesureur jure'
          Grecia
          (Illeggibile)
          Irlanda
          A. Forwarding agent
          Shipping and forwarding agent
          Shipbroker
          Freight agent
          Shipping agent
          Air Freight agent
          Road haulage broker
          B. Travel agent
          Tour operator
          Air broker
          Air travel organiser
          C. Bonder
          Warehousekeeper
          Market or Lairage operator
          D. Motor vehicle examiner
          Italia
          A. Spedizioniere (commissionario)
          Mediatore
          Agente marittimo raccomandatario
          Mediatore marittimo
          B. Agente di viaggio e turismo
          Mandatario di vettore di emigrante
          C.  Esercenti  depositi in magazzini doganali di proprieta'
          privata
          Esercenti magazzini generali
          Esercenti depositi franchi
          D. Stimatore e pesatore pubblico
          Lussemburgo
          A. Commissionnaire de transport
          Commissionnaire expediteur au transport
          B. Agent de voyage
          Agent d'emigration
          C. Entrepositaire
          D. Expert en automobiles
          Peseur
          Paesi Bassi
          A. Expediteur
          Bevrachter
          Scheepsmakelaar
          Scheepsagent
          Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens
          B. Reisbureaubedrijf
          Reisagentschap
          Emigratie-agent
          C. Douane-entrepot (publick, particulier, fictiet)
          Gewone opslagplaatsen
          "D. Technische inspectie van motorrijtuigen
          Meter, wagen en ijken
          Regno Unito
          A. Freight forwarder
          Shipbroker
          Air cargo agent
          Shipping and forwarding agent
          B. Tour operator
          Travel agent
          Air broker
          Air travel organizer
          C. Storekeeper
          Livestock dealer
          Market or Lairage operator
          Warehousekeeper
          Wharfinger
          D. Motor vehicle examiner
          Master porter
          Cargo superintendent".