ART. 17. 
              (Gruppo europeo di interesse economico). 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato, a norma dell'articolo  1,
ad emanare entro il termine di sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti  legislativi,  le
norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n.  2137/85
del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi: 
a) individuazione  degli  strumenti  e  definizione  delle  modalita'
concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicita' degli  atti  e
delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8  e  10  del  citato
regolamento, in modo da assicurare la pubblicita' delle  vicende  del
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione  dei  terzi
attraverso il  ricorso  agli  istituti  previsti  dalle  disposizioni
vigenti in materia di societa' e nel rispetto  di  quanto  prescritto
dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento; 
b) previsione nei confronti degli amministratori  e  dei  liquidatori
del GEIE della applicabilita' delle disposizioni penali di  cui  agli
articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del  codice  civile,  nonche'
delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del
codice  civile  per  la  violazione  degli  obblighi  concernenti  la
pubblicita' o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7,
8, 10 e 25 del predetto regolamento; 
c) previsione delle opportune disposizioni in materia  di  forma  del
contratto,  tenuta  della  contabilita',  liquidazione   e   relativo
procedimento, esclusione di  diritto  del  membro,  scioglimento  per
fallimento del GEIE, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti  nelle
materie medesime in tema di societa', nonche' equiparazione del  GEIE
ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini  della
partecipazione a gare e trattative  private  per  lavori  pubblici  o
forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto; 
d) previsione della possibilita' di  affidare  l'amministrazione  del
GEIE  a  una  persona  giuridica,  assicurando  in  tale  ipotesi  la
necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi; 
e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato
adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal
citato  regolamento  e  dalle  disposizioni  dettate   per   la   sua
applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso  all'istituto
e della sua capacita' operativa nell'ambito della Comunita' economica
europea; 
f)  previsione  che  la  spesa  delle   operazioni   attinenti   alla
pubblicita' del GEIE sia a carico  dei  richiedenti  nei  limiti  del
costo amministrativo delle operazioni stesse; 
g) adozione delle disposizioni necessarie per la  disciplina  fiscale
del GEIE e  previsione  della  imputazione  del  relativo  reddito  a
ciascun partecipante in ragione della quota  di  partecipazione  agli
utili,  indipendentemente  dalla   percezione,   sia   agli   effetti
dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta  lo-
cale sui redditi; 
h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel  GEIEI  con
il sistema fiscale nazionale e  degli  altri  paesi  della  Comunita'
economica europea. 
 
          Nota all'art. 17:
          -  Il  regolamento  n.  2137/85 del 25 luglio 1985 e' stato
          pubblicato in G.U.C.E. n. L. 199 del 31  luglio  1985.  Gli
          articoli 6, 7, 8 e 10 recitano:
          "Art.  6.  -  Il  gruppo  e' iscritto nello stato in cui si
          trova la sede nel registro designato a norma  dell'articolo
          39, paragrafo I".
          "Art.  7.  - Il contratto di gruppo e' depositato presso il
          registro di cui all'art. 6.
          Devono altresi' formare oggetto di  deposito  presso  detto
          registro gli atti e le indicazioni seguenti:
          a)   ogni  notifica  del  contratto  del  gruppo,  compreso
          qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo;
          b) la creazione e la soppressione di  ogni  dipendenza  del
          gruppo;
          c)  la  decisione  giudiziaria  che constata o pronuncia la
          nullita' del gruppo, conformemente all'art. 15;
          d) la nomina dell'amministazione o degli amministratori del
          gruppo,  il  loro  nome  e  qualsiasi  altra   informazione
          riguardante  le  generalita'  richieste  dalla  legge dello
          stato membro nel quale e' tenuto il registro, l'indicazione
          che essi possono agire soli o devono  agire  congiuntamente
          nonche' la cessazione dalle loro funzioni;
          e)  ogni  cessione,  da  parte  di  un  membro,  della  sua
          partecipazione nel gruppo o  di  una  frazione  di  questa,
          conformemente all'art. 22, paragrafo I;
          f)  la  decisione  dei  membri  in  cui  e'  pronunciato  o
          constatato  lo  scioglimento  del   gruppo,   conformemente
          all'articolo  31,  o la decisione giudiziaria che pronuncia
          tale scioglimento, conformemente agli articoli 31 o 32;
          g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del  gruppo,
          di  cui  all'articolo  35,  il  loro nome e qualsiasi altra
          informazione riguardante le  generalita',  richiesta  dalla
          legge  dello  stato  membro nel quale e' tenuto il registro
          nonche' la cessazione dalle funzioni di liquidatore;
          h) la  chiusura  della  liquidazione  del  gruppo,  di  cui
          all'articolo 35, paragrafo 2;
          i)   il  progetto  di  trasferimento  della  sede,  di  cui
          all'articolo 14, paragrafo I;
          j) la clausola che esonera un nuovo  membro  dal  pagamento
          dei   debiti   sorti  anteriormente  alla  sua  ammissione,
          conformemente all'articolo 26, paragrafo 2".
          "Art. 8 -  Devono  formare  oggetto  di  pubblicazione  nel
          bollettino  di  cui  al paragrafo I dell'articolo 39 e alle
          condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:
          a) le indicazioni che  devono  figurare  nel  contratto  di
          gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche;
          b)il  numero,  la data e il luogo di iscrizione del gruppo,
          nonche' la cancellazione dal registro:
          c) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 7, lettera
          da b) a j).
          Le  indicazioni  di cui alle lettere a) e b) devono formare
          oggetto  di  pubblicazione  integrale.  Gli   atti   e   le
          indicazioni  di cui alla lettera c) possono formare oggetto
          di pubblicazione integrale,  in  forma  di  estratto  o  di
          menzione  del  loro deposito presso il registro, secondo la
          legge nazionale applicabile".
          "Art. 10. - Ogni dipendenza del gruppo situata in uno stato
          membro diverso da quello  della  sede  e'  oggetto  di  una
          iscrizione in tale stato. Ai fini dell'isrizione, il gruppo
          deposita  presso  il  registro  competente  di quest'ultimo
          stato una copia dei documenti il  cui  deposito  presso  il
          registro  dello  stato  membro  in  cui si trova la sede e'
          obbligatorio, corredata, se necessario, da una  traduzione,
          elaborata  conformemente  agli  usi,  esistente  presso  il
          registro di iscrizione della dipendenza".
          L'art. 39, paragrafi 1 e 2, recitano:
          "1. Gli stati membri designano  il  registro  o  i  registr
          competenti   per   procedere  all'iscrizione  di  cui  agli
          articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili.
          Fissano le condizioni alle quali si  effettua  il  deposito
          dei  documenti  di cui agli articoli 7 e 10.  Accertano che
          gli atti e le  indicazioni  di  cui  all'articolo  8  siano
          pubblicati  nel  relativo  bollettino ufficiale dello stato
          membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono  eventualmente
          le   modalita'   di   pubblicazione   degli  atti  e  delle
          indicazioni di cui all'articolo 8 lettera c).
          Gli stati  membri  accertano  inoltre  che  chiunque  possa
          prendere  visione  presso  il  registro competente, a norma
          dell'articolo 6 o eventualmente, a norma dell'articolo  10,
          dei  documenti  di cui all'articolo 7 e ottenerne anche per
          posta copia integrale o parziale.
          Gli stati membri possono prevedere il pagamento delle spese
          relative alle operazioni di cui  ai  precedenti  commi,  ma
          tali   spese   non   possono   essere  superiori  al  costo
          amministrativo.
          2. Gli stati membri accertano che le indicazioni che devono
          essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle  Comunita'
          europee   ai   sensi   dell'articolo  11  siano  comunicate
          all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali  della  Comunita'
          europee  entro  il  mese  successivo alla pubblicazione nel
          bollettino ufficiale di cui al paragrafo I".
          L'art. 25, recita:
          "Art. 25. - La corrispondenza, gli  ordinativi  e  analoghi
          documenti devono indicare in maniera leggibile:
          a)  la  denominazione  del gruppo proceduta o seguita dalle
          parole "gruppo europeo  di  interesse  economico"  o  dalla
          sigla  "GEIE",  salvo  che  tali  termini  o  la  sigla non
          figurino gia' nella denominazione.
          b)  il  luogo  in  cui  si  trova  il  registro  menzionato
          nell'articolo  6  presso cui e' iscritto il gruppo, nonche'
          il numero di iscrizione del gruppo nel registro.
          c) l'indirizzo della sede del gruppo.
          d)    eventualmente,   la   menzione   dell'obbligo   degli
          amministratori di agire congiuntamente.
          e)  la  menzione,  se  del  caso,  che  il  gruppo  e'   in
          liquidazione in virtu' degli articoli 15, 31, 32 o 36.
          Ogni    dipendenza   del   gruppo,   quando   e'   iscritta
          conformemente  all'articolo  10,  deve  far   figurare   le
          indicazioni  di  cui  sopra, insieme a quelle relative alla
          propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma del
          presente   articolo   provenienti   dalla   dipendenza   in
          questione".