Art. 15. 
                 (Ricerca e coltivazione geotermica). 
1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui  all'articolo  4  della
legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta  di  concessione  di
coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve  essere
allegato  un  impegno   del   richiedente   all'effettuazione   della
rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di
eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di  risanamento
paesistico a seguito dei lavori. 
2. Il rilascio  del  permesso  di  ricerca  e  delle  concessioni  di
coltivazione di cui al comma 1 e'  subordinato  alla  prestazione  da
parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali  o  personali,
in relazione all'entita' dei  lavori  programmati  per  l'adempimento
degli impegni di cui al comma 1. 
3. I permessi di ricerca e le concessioni di  coltivazione  in  corso
alla data di entrata in vigore della presente legge  sono  confermati
fino  alla  loro  originaria  scadenza  e  per  la  loro   originaria
estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non  ne
chieda la modifica  o  non  abbia  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse. 
 
          Nota all'art. 15:
          - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 896/1986
          (Disciplina  della  ricerca  e  della  coltivazione   delle
          risorse geotermiche):
          "Art.  4 (Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia
          dell'integrita' ambientale e dell'assetto  urbanistico).  -
          1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata
          al    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato  insieme  al  programma  dei lavori che si
          intendono  eseguire  e  dei  relativi  costi  e  tempi   di
          esecuzione.  Ad  essa  deve  essere  unito  uno  studio  di
          valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali
          con  riferimento  all'entita'  e  alla tipologia dei lavori
          programmati nonche' delle opere di recupero ambientale  che
          si intendono eseguire.
          2.   Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo  comma
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero
          per  i  beni  culturali  e  ambientali,  al  Ministero  per
          l'ecologia,  alle  Regioni  e  ai Comuni interessati per le
          eventuali osservazioni, che devono essere  formulate  entro
          tre mesi dalla ricezione.  Trascorso tale termine lo studio
          si intende valutato positivamente.
          3.   Se   il   permesso   di   ricerca   riguarda   un'area
          caratterizzata da particolari  condizioni  di  instabilita'
          geostrutturali,  e  come  tale classificata con decreto del
          Presidente  della  Regione  interessata,  si  applicano  le
          procedure previste al successivo articolo 11".
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  della  legge n.
          896/1986.
          "Art.  11.  (Disposizioni  a  salvaguradia  dell'integrita'
          ambientale   dell'equilibrio   ecologico   e   dell'assetto
          urbanistico).   -  1.  Alla  richiesta  di  concessione  di
          coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione
          preventiva  delle  modifiche  ambientali  che  le attivita'
          programmate comportano o possono comportare nel  corso  del
          tempo,  nonche'  delle  opere di recupero ambientale che si
          propone di eseguire.
          2.   Il   Ministero   dell'Industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato trasmette lo studio di cui  al  precedente
          comma  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste, al
          Ministero per i beni culturali e ambientali,  al  Ministero
          per  l'ecologia, alle Regioni ed ai Comuni interessati, che
          esprimono  parere  vincolante  entro  i  sei   mesi   dalla
          comunicazione.  Trascorso tale termine lo studio si intende
          valutato positivamente.
          3.  La  concessione  di coltivazioni puo' essere ugualmente
          rilasciata in difformita', previa  deliberazione  del  CIPE
          integrato   con   la   partecipazione   del  Ministero  per
          l'ecologia  e  del  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali,  su  proposta  del Ministro dell'Industria, del
          commercio e dell'artigianato, o su richiesta della  Regione
          interessata.
          4.  La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in
          cui sia necessario, variante  degli  strumenti  urbanistici
          vigenti.
          5.  Il  rilascio  della  concessione  di  coltivazione  non
          esonera il  richiedente  dall'assolvimento  di  ogni  altro
          obbligo,  previsto  dalla legislazione vigente prima di dar
          corso alla realizzazione delle opere previste dal  progetto
          di coltivazione".