Art. 38. 
                            (Ripartizione 
                    fondi e copertura finanziaria) 
1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la  spesa  di
lire 427 miliardi per il 1991, 992  miliardi  per  il  1992  e  1.192
miliardi per il 1993. Il dieci per  cento  delle  suddette  somme  e'
destinato alle finalita' di cui all'articolo 3 della presente  legge.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14  e'  autorizzata
la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire  621,6  miliardi
per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente
ripartizione: 
a) per l'articolo 11,  lire  220  miliardi  per  il  1991,  lire  510
miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993; 
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75  miliardi
per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; 
c) per l'articolo 14, lire 14,5  miliardi  per  il  1991,  lire  36,6
miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993. 
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo  periodo,
e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo parzialmente utilizzando le  proiezioni  dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del  1982  in  materia  di  fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche'
dall'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988". 
4. Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata la
spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi  per
il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993. 
5. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  4  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
parzialmente   utilizzando    le    proiezioni    dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del  1982  in  materia  di  fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche'
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988". 
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra  i  vari  interventi
delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto  motivato  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro,  tenuto  conto  degli  indirizzi
governativi in materia di politica energetica. 
7. Alle ripartizioni  degli  stanziamenti  di  cui  al  comma  2  del
presente  articolo   lettera   a)   tra   gli   interventi   previsti
dall'articolo 11 della presente legge si  provvede  con  decreti  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Nota all'art. 38:
          -  Per  la  legge  29  maggio  1982,  n. 308, v. nella nota
          all'art. 21.
          - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 16, della legge
          11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988):
          "Art. 17.
          (Omissis).
          16.  Per le finalita' e con le modalita' previste dal comma
          6-bis dall'articolo 10 del decreto-legge 1รค luglio 1986, n.
          318,  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 9 agosto
          1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla  legge  9
          agosto  1986,  n.  418,  la  Cassa  depositi  e prestiti e'
          autorizzata a concedere  ai  comuni  mutui  ventennali  nel
          limite  massimi  di  lire  20 miliardi con priorita' per le
          opere  di  completamento  di  impianti  gia'   parzialmente
          finanziati  ai  sensi  del  citato decreto-legge n. 318 del
          1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate  nell'anno
          1988,  possono  esserlo  negli anni successivi. L'onere per
          l'ammortamento dei mutui e' valutato  in  lire  2  miliardi
          annui   ed  e'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro.
          (Omissis)".