Art. 39. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 gennaio 1991. COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI