Art. 39. 
                         (Entrata in vigore) 
1.  La  presente  legge  entra  in  vigore,  salvo  quanto   previsto
dall'articolo  37,  il  giorno  successivo   a   quello   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 9 gennaio 1991. 
                               COSSIGA 
 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI