Art. 10. 
(Norme in materia di integrazione  salariale  per  i  lavoratori  del
                       settore dell'edilizia) 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1964,
n. 77, si applicano anche nel  caso  di  eventi,  non  imputabili  al
datore di lavoro o al lavoratore, connessi al  mancato  rispetto  dei
termini previsti nei contratti di appalto  per  la  realizzazione  di
opere pubbliche di grandi  dimensioni,  alle  varianti  di  carattere
necessario apportate ai  progetti  originari  delle  predette  opere,
nonche' ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai  sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
2. Nei casi di sospensione di lavoro derivante dagli eventi di cui al
comma 1,  il  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  e'
concesso per ciascuna  opera  per  un  periodo  complessivamente  non
superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i quali siano  stati
versati  o  siano  dovuti  per  il  lavoro   prestato   nel   settore
dell'edilizia, almeno sei contributi mensili  o  ventisei  contributi
settimanali nel biennio precedente alla  decorrenza  del  trattamento
medesimo. Tale trattamento e' prorogabile per periodi trimestrali per
un periodo massimo complessivamente non superiore ad un quarto  della
durata dei lavori necessari per  il  completamento  dell'opera  quale
risulta dalle clausole contrattuali. La concessione delle proroghe e'
disposta dal Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su
proposta del Ministro dei lavori pubblici sentite  le  organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo  accertamento
da parte del  CIPI  della  natura  e  della  durata  delle  cause  di
interruzione, dell'eventuale esistenza di  responsbilita'  in  ordine
agli  eventi  produttivi  delle   sospensioni   intervenute   nonche'
dell'esistenza  di  concrete  prospettive  di  ripresa.  Il  relativo
trattamento e' erogato dalla gestione di cui  all'articolo  24  della
legge 9 marzo 1989, n. 88. 
3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1
della legge 6 agosto 1975, n. 427. 
4.  L'ente  appaltante  o  l'azienda  che  avrebbe  potuto  prevedere
l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo  comma
dell'articolo 1176 del codice civile  e'  tenuto  a  rimborsare  alla
gestione di cui al comma 2 le somme da  essa  erogate  ai  sensi  del
presente articolo, con rivalutazione monetaria  ed  interessi  legali
decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS  promuove  l'azione  di
recupero. 
5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei  lavori  pubblici
su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
determina i criteri e le modalita' di attuazione di  quanto  disposto
dal presente articolo.