Art. 25. 
        Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato 
  1.  Le  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per  azioni,  e  a
responsabilita' limitata che controllano un'impresa debbono  redigere
il  bilancio  consolidato   secondo   i   criteri   stabiliti   dalle
disposizioni degli articoli seguenti. 
  2. Lo stesso obbligo, hanno gli  enti  di  cui  all'art.  2201  del
codice civile, le societa' cooperative e le mutue  assicuratrici  che
controllano una societa' per azioni, in accomandita per  azioni  o  a
responsabilita' limitata. 
(VII Direttiva, articoli 1 e 4).