Art. 26. 
                         Imprese controllate 
  1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate  imprese  controllate
quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del
codice civile. 
  2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate: 
    a) le imprese su cui un'altra ha il  diritto,  in  virtu'  di  un
contratto o di una clausola statutaria,  di  esercitare  un'influenza
dominante, quando la legge  applicabile  consenta  tali  contratti  o
clausole; 
    b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma  precedente  si  considerano
anche  i  diritti  spettanti  a  societa'  controllate,  a   societa'
fiduciarie  e  a  persone  interposte;  non  si  considerano   quelli
spettanti per conto di terzi.