Art. 27. 
 Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato 
  1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25  le  imprese
controllanti che, unitamente alle imprese  controllate,  non  abbiano
superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 
    a) dieci miliardi di lire nel totale  degli  attivi  degli  stati
patrimoniali; 
    b) venti miliardi di lire nel totale dei ricavi delle  vendite  e
delle prestazioni; 
    c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 
  2. L'esonero previsto  dal  comma  precedente  non  si  applica  se
l'impresa controllante o una delle imprese controllate  abbia  emesso
titoli quotati in borsa. 
  3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art.  25  le
imprese a loro volta controllate quando la controllante sia  titolare
di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa
controllata  ovvero,  in  difetto  di  tale  condizione,  quando   la
redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei  mesi
prima della fine  dell'esercizio  da  tanti  soci  che  rappresentino
almeno il 5% del capitale. 
  4. L'esonero previsto dal  comma  precedente  e'  subordinato  alle
seguenti condizioni: 
    a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di  uno  Stato
membro delle Comunita' europee, rediga e sottoponga  a  controllo  il
bilancio consolidato secondo il presente decreto  ovvero  secondo  il
diritto di altro Stato membro delle Comunita' europee; 
    b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli  quotati  in
borsa. 
  5. Le  ragioni  dell'esonero  devono  essere  indicate  nella  nota
integrativa al bilancio di esercizio. Nel  caso  previsto  dal  terzo
comma, la nota integrativa deve altresi' indicare la denominazione  e
la  sede  della  societa'  controllante  che   redige   il   bilancio
consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e  di
quella dell'organo di controllo, redatti in lingua  italiana,  devono
essere depositati presso l'ufficio del  registro  delle  imprese  del
luogo ove e' la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito
deve farsi menzione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  societa'  per
azioni e a responsabilita' limitata. 
(VII Direttiva, articoli 6, 7, 8, 9 e 11).