Art. 31. 
                     Principi di consolidamento 
  1.  Nella  redazione  del   bilancio   consolidato   gli   elementi
dell'attivo e del passivo  nonche'  i  proventi  e  gli  oneri  delle
imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. 
  2. Sono invece eliminati: 
    a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento  e  le
corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste; 
    b)  i  crediti  e  i  debiti   tra   le   imprese   incluse   nel
consolidamento; 
    c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni  effettuate  fra
le imprese medesime; 
    d) gli utili e le perdite conseguenti  ad  operazioni  effettuate
tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi
da lavori in corso su ordinazione di terzi. 
  3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo  nella  nota
integrativa: gli  importi  di  cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  se
irrilevanti; quelli di cui alla lettera  d)  relativi  ad  operazioni
correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di  mercato,  se
la loro eliminazione comporta costi sproporzionati. 
  4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo  comma,  lettera
a), dal patrimonio netto delle  imprese  incluse  nel  consolidamento
deve previamente essere detratto il valore contabile delle  azioni  o
quote della societa' che redige il bilancio consolidato  appartenenti
a  quelle.  Tale  importo  e'  iscritto  nello   stato   patrimoniale
consolidato alle voci "azioni o quote proprie" e "riserva per  azioni
o quote proprie". 
  5.  Le  rettifiche  di  valore   e   gli   accantonamenti   operati
esclusivamente in applicazione  di  norme  tributarie  devono  essere
eliminati. 
(VII Direttiva, articoli 18, 19, 22 e 26).