Art. 36 
                   Partecipazioni non consolidate 
 
  1.  Le  partecipazioni  costituenti  immobilizzazioni  in   imprese
escluse dal consolidamento a norma del primo comma dell'art. 28  sono
valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n.  4,  del  codice
civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore  calcolato  con
tale criterio e il valore iscritto nel bilancio  precedente,  per  la
parte derivante da utili, e' iscritta  in  apposita  voce  del  conto
economico. 
  2. Quando l'entita' della partecipazione  e'  irrilevante  ai  fini
indicati nel secondo comma dell'art. 29, puo' non essere applicato il
criterio di valutazione richiamato dal comma precedente. 
  3. Le stesse regole si applicano  alle  partecipazioni  costituenti
immobilizzazioni in imprese collegate. 
(VII Direttiva, art. 33).