Art. 39. 
Elenchi delle  imprese  incluse  nel  bilancio  consolidato  e  delle
                           partecipazioni 
  1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare  per
ciascuna impresa: 
    a) la denominazione, la sede e il capitale; 
    b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di  societa'
fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna
delle controllate; 
    c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti
nell'assemblea ordinaria. 
  2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli  elenchi
deve essere  specificata,  se  gia'  non  risulta  dalle  indicazioni
richieste dalle lettere b) e c) del comma 1. 
  3.  Qualora  si  sia  verificata  una  variazione  notevole   nella
composizione del complesso delle imprese incluse nel  consolidamento,
devono essere fornite le informazioni che  rendano  significativo  il
confronto  fra  lo  stato   patrimoniale   e   il   conto   economico
dell'esercizio  e  quelli  dell'esercizio  precedente.  Le   suddette
informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento  dello
stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente. 
  4. E'  consentito  omettere  l'indicazione  delle  imprese  la  cui
inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad  imprese
incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate  o  con
queste collegate. 
(VII Direttiva, art. 34).