Art. 40. Relazione sulla gestione 1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. 2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente. (VII Direttiva, art. 36).