Art. 42. 
               Pubblicazione del bilancio consolidato 
  1. Una copia del bilancio consolidato e  delle  relazioni  indicate
all'art. 41, commi 2 e  4,  deve  essere  depositata,  a  cura  degli
amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese,  con  il
bilancio d'esercizio. 
  2.  Dell'avvenuto  deposito  deve  farsi  menzione  nel  Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.