Art. 24. 
                       Valutazione del rischio 
  1. In tutte le attivita' lavorative di cui all'art. 22 il datore di
lavoro effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere 
proveniente dall'amianto e dai 
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure  preven-
tive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6. 
  2.  Detta  valutazione  tende,   in   particolare,   ad   accertare
l'inquinamento  ambientale   prodotto   dalla   polvere   proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti
di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree
lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale
dei lavoratori alla polvere di amianto. 
  3. Se  l'esposizione  personale  dei  lavoratori  alla  polvere  di
amianto, espressa  come  numero  di  fibre  per  centimetro  cubo  in
rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera  0,1  fibre
per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni  degli
artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2,  30  e  35.
Tuttavia nel caso di attivita' che comportano  l'impiego  di  amianto
come  materia  prima  gli  articoli  25  e  30  sono  in  ogni   caso
applicabili. 
  4. Nel caso di attivita' a carattere saltuario e qualora  l'amianto
sia  costituito  da  crisotilo,  la  determinazione  dell'esposizione
personale dei lavoratori alla polvere di amianto e' sostituita  dalla
determinazione della dose cumulata  in  rapporto  ad  un  periodo  di
riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta  ore,  misurata  o
calcolata ai sensi del comma 3. 
  5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per  centimetro  cubo,  il
datore di lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26,
comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. 
  6.  La  valutazione  di   cui   al   comma   2   puo'   prescindere
dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle attivita' per  le
quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni effettuate  o
della natura e del tipo dei materiali trattati, si puo'  fondatamente
ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di  cui
ai  commi  precedenti.  Per  tale  valutazione  e'   possibile   fare
riferimento a dati ricavati da attivita' della medesima natura svolte
in condizioni analoghe. 
  7. Il datore di lavoro  effettua  nuovamente  la  valutazione  ogni
qualvolta  si  verifichino  nelle  lavorazioni  delle  modifiche  che
possono comportare un mutamento  significativo  dell'esposizione  dei
lavoratori alla polvere  proveniente  dall'amianto  o  dai  materiali
contenenti  amianto  e,  comunque,  trascorsi  tre  anni  dall'ultima
valutazione effettuata. 
  8.  Nuove  valutazioni  sono  inoltre  effettuate  ogni   qualvolta
l'organo di vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato. 
  9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati  prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al  presente  articolo  e
sono informati dei risultati riportati su  un  apposito  registro  da
tenere a loro disposizione.