Art. 32. 
                         Misure d'emergenza 
  1. Se si verificano eventi  che  possono  provocare  un  incremento
rilevante dell'esposizione alla polvere  proveniente  dall'amianto  o
dai materiali contenenti amianto,  i  lavoratori  devono  abbandonare
immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi  unicamenti  i
lavoratori addetti ai necessari interventi, con  l'obbligo  di  usare
gli idonei mezzi di protezione. 
  2.  Il  datore  di  lavoro  comunica  all'organo  di  vigilanza  il
verificarsi di tali eventi e  riferisce  sulle  misure  adottate  per
ridurre al minimo le conseguenze.