Art. 15. 
               (Partecipazioni ad azioni comunitarie) 
 
1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche
parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo
economico o a favorire la ripresa di  zone  colpite  da  fenomeni  di
declino industriale ovvero ristrutturazione o  riconversione  di  uno
specifico  settore  industriale,  anche  attraverso   interventi   di
dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale  -  ai
sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987,  n.  183  -  si  fa
fronte  con  le  disponibilita'  del  fondo  di  rotazione   di   cui
all'articolo 5 della medesima legge  e  secondo  le  procedure  e  le
modalita' previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai  commi
2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di  cui
all'articolo 5, coma 2, lettera c), della citata  legge  n.  183  del
1987, al fondo di cui al presente  comma  puo'  essere  versata,  per
l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una  somma
non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni  di  spesa  recate
dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 
2.   In   conformita'   dei   programmi   comunitari,   il   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la
misura dei contributi concedibili,  in  conto  capitale  o  in  conto
interessi  in  via  attualizzata,  a  favore  delle  imprese  di  cui
all'articolo 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche  aventi  le
dimensioni di cui al  medesimo  articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
ubicate nelle zone individuate dagli oraganismi comunitari.  Il  CIPE
determina  altresi',  ove  previsto  dalle  norme   comunitarie,   la
maggiorazione  dei  contributi  stessi  per  i   territori   di   cui
all'allegato al Regolamento CEE  n.  2052/88  del  Consiglio,  e  nei
territori  italiani  colpiti  da  fenomeni  di  declino  industriale,
individuati con decisione della Commissione delle  Comunita'  europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di  sviluppo
di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. 
3. Le agevolazioni previste dagli interventi  confinanziati,  oggetto
del presente  articolo,  non  sono  cumulabili  con  qualsiasi  altra
agevolazione disposta da leggi statali, regionali  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con  proprio  decreto
gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le
procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui  al
presente articolo e per l'istruttoria delle stesse,  nonche'  per  la
concessione e l'erogazione dei contributi medesimi. 
5. Gli investimenti di cui al comma  4  devono  essere  completamente
realizzati  entro  quattro  anni  dalla  data  di   concessione   dei
contributi  di  cui  al  presente  articolo  o  entro  altro  termine
stabilito da spedifiche norme regolanti gli interventi  cofinanziati.
In caso di  mancato  rispetto  dei  termini  predetti,  si  applicano
l'articolo 6, comma  3,  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e
l'articolo 11 del regolamento approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. 
 
          Note all'art. 15:
          - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 della legge n.
          183/1987   (Coordinamento   delle   politiche   riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Condizioni  europee   ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari):
          "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -   1.   E'   istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma  e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
          2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale di un
          apposito conto  corrente  infruttifero,  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
          a)  le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3
          ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla
          data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma
          1;
          b) le  somme  erogate  dalle  istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
          c)  le  somme  da  individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  1, lettera c), nell'ambito
          delle autorizzazione di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge  aventi  le stesse finalita' di quelle previste dalle
          norme comunitarie da attuare;
          d)  le  somme  annualmente  determinate  con  la  legge  di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'articolo 7.
          3.  Restano  salvi  i  rapporti   finanziari   direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui all'articolo 2 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.
          "Art. 6 (Erogazione del fondo). - 1. Il fondo di  rotazione
          di  cui  all'articolo  5,  su  richiesta  delle  competenti
          amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal  CIPE
          ai  sensi  dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle
          amministrazioni pubbliche  ed  agli  operatori  pubblici  e
          privati  interessati la quota di finanziamento a carico del
          bilancio dello Stato  per  l'attuazione  dei  programmi  di
          politica  comunicaria e puo' altresi' concedere ai soggetti
          titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi,  che
          ne  facciano  richiesta nei modi stabiliti dal regolamento,
          anticipazioni a fronte dei contributi  spettanti  a  carico
          del bilancio delle Comunita' europee.
          2.  L'insieme  della  quota e della anticipazione di cui al
          comma 1, erogato a ciascun operatore  pubblico  o  privato,
          non   puo'   superare   il   90   per   cento   di   quanto
          complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali
          e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio  il  fondo  di
          rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte
          dell'amministrazione  competente,  dell'avvenuta attuazione
          del progetto. Sulle anticipazioni di  cui  al  comma  1  e'
          trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della
          certificazione sopraindicata.
          3.  In  caso di mancata attuazione del progetto nel termine
          da    esso    previsto,    o    espressamente    prorogato,
          l'amministrazione  competente  e'  tenuta  a  provvedere al
          recupero ed alla restituzione al fondo di  rotazione  delle
          somme  erogate  e  anticipate  con  la  maggiorazione di un
          importo pari al tasso ufficiale di  sconto  in  vigore  nel
          periodo  intercorso  tra la data della erogazione e la data
          del  recupero,  nonche'  delle  eventuali   penalita'.   Al
          recupero  si  applicano le norme vigenti per la riscossione
          esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
          4. Restano salve le attribuzioni  delle  amministrazioni  e
          degli  organismi  di  cui  all'articolo  2  del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n.  748".
          - Il regolamento CEE n.  2052/1988  del  Consiglio  del  24
          giugno  1988  relativo  alle missioni del Fondi a finalita'
          strutturali, alla loro efficacia  e  al  coordinamento  dei
          loro  interventi  e  di  quelli della Banca europea per gli
          investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti  e'
          pubblicato   nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
          europee n. 71 del 15 settembre 1988.
          - La decisione della Commissione CEE del 21 marzo 1989, che
          stabilisce  un  primo  elenco  delle  regioni  colpite  dal
          declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito
          al  reg.  CEE n.  2052/88 del Consiglio e' pubblicato nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 112 del  25
          aprile 1989.
          - Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 568/1988
          (Approvazione  del  regolamento  per  l'organizzazione e le
          procedure  amministrative  del  Fondo  di   rotazione   per
          l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  in esecuzione
          dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183):
          "Art. 11. - 1. Oltre che nel  caso  previsto  dall'art.  6,
          comma   3,   della   legge   16   aprile   1987,   n.  183,
          l'amministrazione competente  e'  tenuta  a  provvedere  al
          recupero  ed  alla restituzione al Fondo di rotazione delle
          somme erogate o anticipate, ivi comprsi  gli  interessi  in
          conformita'  con  l'ordinamento  vigente  e la legislazione
          comunitaria,  anche  in  tutti  i  casi  di  decadenza  dal
          beneficio comunitario".