Art. 15. (Partecipazioni ad azioni comunitarie) 1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, coma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge. 2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'articolo 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli oraganismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. 3. Le agevolazioni previste dagli interventi confinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi. 5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da spedifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
Note all'art. 15: - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Condizioni europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazione di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748. "Art. 6 (Erogazione del fondo). - 1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunicaria e puo' altresi' concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee. 2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non puo' superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 e' trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata. 3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonche' delle eventuali penalita'. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato. 4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". - Il regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni del Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti e' pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 71 del 15 settembre 1988. - La decisione della Commissione CEE del 21 marzo 1989, che stabilisce un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito al reg. CEE n. 2052/88 del Consiglio e' pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 112 del 25 aprile 1989. - Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 568/1988 (Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183): "Art. 11. - 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate o anticipate, ivi comprsi gli interessi in conformita' con l'ordinamento vigente e la legislazione comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal beneficio comunitario".