Art. 15.
(Partecipazioni ad azioni comunitarie)
1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche
parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo
economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di
declino industriale ovvero ristrutturazione o riconversione di uno
specifico settore industriale, anche attraverso interventi di
dimissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale - ai
sensi dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa
fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della medesima legge e secondo le procedure e le
modalita' previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi
2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 5, coma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del
1987, al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per
l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma
non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate
dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la
misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto
interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui
all'articolo 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le
dimensioni di cui al medesimo articolo 1, comma 2, lettera b),
ubicate nelle zone individuate dagli oraganismi comunitari. Il CIPE
determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la
maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui
all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei
territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee
del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo
di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88.
3. Le agevolazioni previste dagli interventi confinanziati, oggetto
del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra
agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto
gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le
procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al
presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la
concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.
5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente
realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei
contributi di cui al presente articolo o entro altro termine
stabilito da spedifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati.
In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano
l'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e
l'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo degli articoli 5 e 6 della legge n.
183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Condizioni europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1, si avvale di un
apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3
ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla
data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma
1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazione di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.
"Art. 6 (Erogazione del fondo). - 1. Il fondo di rotazione
di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti
amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle
amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e
privati interessati la quota di finanziamento a carico del
bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di
politica comunicaria e puo' altresi' concedere ai soggetti
titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che
ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento,
anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico
del bilancio delle Comunita' europee.
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al
comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato,
non puo' superare il 90 per cento di quanto
complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali
e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di
rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte
dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione
del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 e'
trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della
certificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine
da esso previsto, o espressamente prorogato,
l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al
recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle
somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un
importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel
periodo intercorso tra la data della erogazione e la data
del recupero, nonche' delle eventuali penalita'. Al
recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione
esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e
degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
- Il regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio del 24
giugno 1988 relativo alle missioni del Fondi a finalita'
strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei
loro interventi e di quelli della Banca europea per gli
investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti e'
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee n. 71 del 15 settembre 1988.
- La decisione della Commissione CEE del 21 marzo 1989, che
stabilisce un primo elenco delle regioni colpite dal
declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito
al reg. CEE n. 2052/88 del Consiglio e' pubblicato nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 112 del 25
aprile 1989.
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 568/1988
(Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le
procedure amministrative del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione
dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183):
"Art. 11. - 1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 6,
comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al
recupero ed alla restituzione al Fondo di rotazione delle
somme erogate o anticipate, ivi comprsi gli interessi in
conformita' con l'ordinamento vigente e la legislazione
comunitaria, anche in tutti i casi di decadenza dal
beneficio comunitario".